Cassazione, sentenza n. 232/2023

…La Corte d’appello di Bari, in data 19 novembre 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale dì Foggia, in data 4 aprile 2019, aveva condannato elitto di furto di energia elettrica a lui contestato come commesso il 2 marzo 2012, con l’aggravante dell’aver commesso il fatto su cose destinate a servizio pubblico e con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale….

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla prova dell’attribuzione della condotta furtiva a lui medesimo: La prova in tal senso richiamata nella motivazione della sentenza é consistita in una dichiarazione di un testimone operante, appartenente all’Arma dei Carabinieri, che ha riferito di avere appreso dallo stesso he la bancarella in favore della quale era stato effettuato l’allaccio abusivo era sua: ciò viola le disposizioni del codice di rito, nel senso che, secondo l’esponente, il divieto di testimonianza de relato da parte del testimone appartenente alla polizia giudiziaria (art. 195, comma 4, cod. proc. pen.) va raccordato anche con la posizione del semplice indiziato di reato e con la corretta interpretazione del principio generale di cui all’art. 62 cod. proc. pen., valendo tale principio nei confronti di chiunque sia legittimato ad esercitare il diritto di non rendere dichiarazioni autoaccusatorie, a prescindere dalla formale assunzione della qualità dì indagato…

Sì premette che, alla stregua dell’imputazione, il reato per cui si procede deve ritenersi tuttora procedibile d’ufficio, pur a fronte delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2022 al regime di procedibilità dei delitti di furto: ed invero, la procedibilità a querela disposta dalla novella legislativa é esclusa ove la persona offesa risulti incapace, per età o per infermità, oppure qualora ricorra taluna delle circostanze ex articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, nonché 7-bis; nel caso di specie l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 é contestata in relazione al fatto che la condotta fu commessa su un bene, come l’energia elettrica, destinato a servizio pubblico (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543) e, pertanto, il reato rimane perseguibile d’ufficio.
Tanto premesso, il primo motivo deve ritenersi infondato.
In base a quanto si legge nella sentenza impugnata, il teste operante (car.
loro che la bancarella che fruiva dell’allaccio era sua. Orbene, atteso che – per
quanto é dato ricavare dalla motivazione – l’interessamento dei Carabinieri per la
situazione in corso doveva ritenersi riferito alla natura abusiva dell’allaccio (e,
dunque, alla illecita sottrazione di energia elettrica), deve dedursi che i militari
stessero conducendo i primi accertamenti in ordine a un’ipotesi di delitto di furto
Celentano) ha riferito che, allorché i militari arrivarono sul posto, il riferì
(omissis)
di energia elettrica; e nella specie, a ben vedere, l’affermazione del rivolta agli operanti, con la quale egli affermava di essere il titolare della bancarella a
(omissis)

favore della quale veniva sottratta l’energia elettrica assume, in tale contesto, un valore indirettamente autoindiziante, o comunque decisivo ai fini dell’attribuzione soggettiva della condotta furtiva. Tuttavia deve pure considerarsi che la giurisprudenza considera legittima, perché riconducibile agli “altri casi” di cui all’art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., la testimonianza indiretta dell’ufficiale o agente di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni di contenuto narrativo ricevute dall’imputato non solo al di fuori del procedimento, ma anche prima del formale inizio delle indagini, con la conseguenza che le stesse sono liberamente valutabili dal giudice dì merito, assumendo la valenza di fatto storico percepito e riferito dal teste (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 15760 del 20/01/2017, Capezzera, Rv. 269574; Sez. 6, Sentenza n. 1764 del 09/10/2012, dep. 2013, Naso, Rv. 254180). Nel caso di specie, gli accertamenti in corso di espletamento nell’immediatezza dei fatti contestati non possono ovviamente assimilarsi al formale inizio delle indagini, con la conseguenza che si sottrae a censure l’utilizzo, da parte della Corte di merito,
delle dichiarazioni con le quali il erm ava di essere il titolare della bancarella illecitamente illuminata.

 

 

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