Cassazione, sentenza n. 40078.2021
“Trascura, invero, il ricorrente, dando così vita a doglianze manifestamente infondate, oltre che aspecifiche e non consentite laddove sollecitano una rivalutazione di elementi fattuali, che: – ai fini della configurabilità del reato di molestie, previsto dall’art. 660 cod. pen., per petulanza si intende un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri (Sez. 1, n. 3758 del 07/11/2013 – dep. 28/01/2014, Moresco, Rv. 258260), un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l’elemento materiale costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all’ipotesi del reato continuato (Sez. 1, n. 6064 del 06/12/2017, depositata 1’8/02/2018, Girone, Rv. 272397); – sempre a detti fini è necessaria una effettiva e significativa intrusione nell’altrui sfera personale che assurga al rango di “molestia o disturbo” ingenerato dall’attività di comunicazione in sé considerata e a prescindere dal suo contenuto (Sez. F, n. 45315 del 27/08/2019, Manassero, Rv. 277291: fattispecie nella quale la Corte ha riconosciuto integrata la contravvenzione nell’invio ripetuto di squilli telefonici e sms non graditi)…
…in tema di molestia e disturbo alle persone, l’elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l’eventuale convinzione dell’agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (Sez. 1, n. 50381 del 07/06/2018, Vidoni, Rv. 274537: in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata, che aveva ravvisato il reato di molestie nella condotta dell’imputato, il quale aveva effettuato sull’utenza telefonica della ex convivente nove chiamate, rimaste senza risposta, in un lasso temporale di poche decine di minuti ed in orario notturno, affermando di avere agito con il solo fine di concordare una visita con la figlia)“.