L’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale determina l’automatica estinzione delle pene accessorie, posto che queste sono definite dall’art. 20 c.p. «effetti penali» della condanna e che l’art. 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975 n. 354 collega all’esito favorevole della prova l’estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di «ogni altro effetto penale». (Fattispecie in tema di inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e di incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa) (Cassazione, Sent. n. 52551, Sez. I, del 18-12-2014).
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