PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO – IL NUOVO ART. 131 bis C.P. (CARTABIA)
Il nuovo istituto potrà applicarsi a un numero più ampio di fattispecie criminose, tra cui, a ad esempio, il delitto di falso di cui all’art. 495 c.p., la rapina tentata...
Art. 610 Codice Penale
Chiunque, con violenza o minaccia, costringealtri a fare, tollerare, od omettere qualche cosaè punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono lecondizioni prevedute dall’articolo 339.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fattoè commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.