LE INDAGINI PRELIMINARI: NORMATIVA
Codice di Procedura Penale Art. 327 Bis - Attività investigativa del difensore. 1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per...
Art. 610 Codice Penale
Chiunque, con violenza o minaccia, costringealtri a fare, tollerare, od omettere qualche cosaè punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono lecondizioni prevedute dall’articolo 339.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fattoè commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.