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Art. 610 Codice Penale

Chiunque, con violenza o minaccia, costringealtri a fare, tollerare, od omettere qualche cosaè punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono lecondizioni prevedute dall’articolo 339.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fattoè commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.

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