Codice della Navigazione

Art. 169.
(Carte, libri e altri documenti).
Le carte di bordo sono, per le navi maggiori, l’atto di nazionalita’ e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e i galleggianti, la licenza.
Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo:
a) il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilita’; i certificati di bordo libero e di galleggiabilita’; i certificati di visita;
b) i documenti doganali e sanitari; c) il giornale nautico;
d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti.
Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti.
((Per i pescherecci d’altura il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilita’, parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca)).
Art. 170.
(Contenuto del ruolo di equipaggio).
Il ruolo di equipaggio deve contenere:
1) il nome della nave;
2) il nome dell’armatore;
3) l’indicazione del rappresentante dell’armatore nominato a sensi dell’articolo 267; 4) l’indicazione della data di armamento e di quella di disarmamento;
5) l’elenco delle persone dell’equipaggio, con l’indicazione del contratto individuale di arruolamento, nonche’ del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso;
6) la descrizione delle armi e delle munizioni in dotazione della nave. Art. 171.
(Annotazioni e iscrizioni sul ruolo di equipaggio).
Sul ruolo di equipaggio si annotano:
1) i contratti di assicurazione della nave;
2) le visite del Registro navale italiano per l’accertamento della navigabilita’; 3) il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi;
((4) i dati relativi all’arrivo e alla partenza della nave));
5) i testamenti ricevuti dal comandante durante il viaggio;
6) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.

Sul ruolo inoltre si iscrivono gli atti redatti dal comandante nell’esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile. Art. 172.
(Annotazioni sulla licenza).
Per le navi marittime minori e per i galleggianti le indicazioni di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 dell’articolo 170 sono, a tutti gli effetti previsti dal presente codice, dalle leggi e dai regolamenti speciali, inserite nella licenza.
Nella licenza delle navi marittime minori, di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, sono inserite altresi’ le annotazioni di cui all’articolo 171. Le annotazioni di cui ai nn. 1 e 2 del predetto articolo sono inserite anche nella licenza dei galleggianti di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna le indicazioni e le annotazioni da iscrivere nella licenza sono stabilite dal regolamento.
Art. 172-bis.
(( (Esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco). ))
((1. Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma dell’articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti al servizio nell’ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l’autorita’ marittima puo’ autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita’ di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.
2. L’armatore deve comunque comunicare giornalmente all’autorita’ marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell’equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 puo’ essere concessa anche:
a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell’articolo 327, su navi o galleggianti appartenenti al medesimo armatore e adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura;
b) per i proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti adibiti alla pesca costiera locale o ravvicinata o agli impianti di acquacoltura.
4. Nei casi previsti dal comma 3 la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata settimanalmente con apposita nota riepilogativa, previa comunicazione giornaliera scritta, anche tramite telefax, all’autorita’ marittima, dell’effettiva composizione dell’equipaggio di ciascuna nave o galleggiante.
5. L’armatore puo’ essere autorizzato dall’istituto assicuratore a tenere un’unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero piu’ posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui al presente articolo.))
Il giornale nautico e’ diviso nei libri seguenti: a) inventario di bordo;
b) giornale generale e di contabilita’;
Art. 173. (Giornale nautico).

c) giornale di navigazione;
d) giornale di carico o giornale di pesca, secondo la destinazione della nave.
Art. 174.
(Contenuto del giornale nautico).
Nell’inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave.
Sul giornale generale e di contabilita’ sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l’equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti nonche’ gli atti e processi verbali compilati dal comandante nell’esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal regolamento.
Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.
Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con l’indicazione della natura, qualita’ e quantita’ delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna.
Sul giornale di pesca sono annotati la profondita’ delle acque dove si effettua la pesca, la quantita’ complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.
Art. 175.
(Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico).
Le navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste del giornale di macchina.
Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono essere provviste del giornale radiotelegrafico. Art. 176.
(Libri di bordo delle navi minori).
Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in
ogni altro caso, devono essere provvisti dell’inventario di bordo ((ad eccezione delle unita’ da pesca)).
Le navi e i galleggianti della navigazione interna, indicati a tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dell’inventario; le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalita’ stabilite dal regolamento.
Art. 177.
(Norme per la tenuta dei libri di bordo).
Le norme per la vidimazione e la tenuta di libri di bordo e per le relative annotazioni sono stabilite dal regolamento. Art. 178.

(Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave).
Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti della nave le disposizioni degli articoli 2700, 2702 del codice civile, le annotazioni
sul giornale nautico relative all’esercizio della nave fanno prova anche a favore dell’armatore, quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l’armatore, ma chi vuol trarne vantaggio non puo’ scinderne il contenuto.

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