CODICE CIVILE

ART. 2082 IMPRENDITORE
E’ IMPRENDITORE CHI ESERCITA PROFESSIONALMENTE UN’ATTIVITÀ ECONOMICA ORGANIZZATA (2555, 2565) AL FINE DELLA PRODUZIONE O DELLO SCAMBIO DI BENI O DI SERVIZI (2135, 2195).
ART. 2083 PICCOLI IMPRENDITORI
SONO PICCOLI IMPRENDITORI I COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO (1647, 2139), GLI ARTIGIANI, I PICCOLI COMMERCIANTI E COLORO CHE ESERCITANO UN’ATTIVITÀ PROFESSIONALE ORGANIZZATA PREVALENTEMENTE CON IL LAVORO PROPRIO E DEI COMPONENTI DELLA FAMIGLIA (2202, 2214, 2221).
ART. 2084 CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’IMPRESA
LA LEGGE DETERMINA LE CATEGORIE D’IMPRESE IL CUI ESERCIZIO È SUBORDINATO A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.
LE ALTRE CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLE DIVERSE CATEGORIE DI IMPRESE SONO STABILITE DALLA LEGGE (E DALLE NORME CORPORATIVE).
ART. 2096 ASSUNZIONE IN PROVA
(SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DELLE NORME CORPORATIVE), L’ASSUNZIONE DEL PRESTATORE DI LAVORO PER UN PERIODO DI PROVA DEVE RISULTARE DA ATTO SCRITTO.
L’IMPRENDITORE E IL PRESTATORE DI LAVORO SONO RISPETTIVAMENTE TENUTI A CONSENTIRE E A FARE L’ESPERIMENTO CHE FORMA OGGETTO DEL PATTO DI PROVA.
DURANTE IL PERIODO DI PROVA CIASCUNA DELLE PARTI PUÒ RECEDERE DAL CONTRATTO, SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO O D’INDENNITÀ. SE PERÒ LA PROVA È STABILITA PER UN TEMPO MINIMO NECESSARIO, LA FACOLTÀ DI RECESSO NON PUÒ ESERCITARSI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE.
COMPIUTO IL PERIODO DI PROVA, L’ASSUNZIONE DIVIENE DEFINITIVA E IL SERVIZIO PRESTATO SI COMPUTA NELL’ANZIANITÀ DEL PRESTATORE DI LAVORO.

ART. 2099 RETRIBUZIONE
LA RETRIBUZIONE DEL PRESTATORE DI LAVORO PUÒ ESSERE STABILITA A TEMPO O A COTTIMO E DEVE ESSERE CORRISPOSTA NELLA MISURA DETERMINATA (DALLE NORME CORPORATIVE), CON LE MODALITÀ E NEI TERMINI IN USO NEL LUOGO IN CUI IL LAVORO VIENE ESEGUITO.
IN MANCANZA (DI NORME CORPORATIVE O) DI ACCORDO TRA LE PARTI, LA RETRIBUZIONE E DETERMINATA DAL GIUDICE, TENUTO CONTO, OVE OCCORRA, DEL PARERE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI.
IL PRESTATORE DI LAVORO PUÒ ANCHE ESSERE RETRIBUITO IN TUTTO O IN PARTE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI O AI PRODOTTI CON PROVVIGIONE O CON PRESTAZIONI IN NATURA (COD. PROC. CIV. 409).

ART. 2103 MANSIONI DEL LAVORATORE
IL PRESTATORE DI LAVORO DEVE ESSERE ADIBITO ALLE MANSIONI PER LE QUALI È STATO ASSUNTO (ATT. 96) O A QUELLE CORRISPONDENTI ALLA CATEGORIA SUPERIORE CHE ABBIA SUCCESSIVAMENTE ACQUISITO OVVERO A MANSIONI EQUIVALENTI ALLE ULTIME

EFFETTIVAMENTE SVOLTE, SENZA ALCUNA DIMINUZIONE DELLA RETRIBUZIONE. NEL CASO DI ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI IL PRESTATORE HA DIRITTO AL TRATTAMENTO CORRISPONDENTE ALL’ATTIVITÀ SVOLTA, E L’ASSEGNAZIONE STESSA DIVIENE DEFINITIVA, OVE LA MEDESIMA NON ABBIA AVUTO LUOGO PER SOSTITUZIONE DI LAVORATORE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO, DOPO UN PERIODO FISSATO DAI CONTRATTI COLLETTIVI, E COMUNQUE NON SUPERIORE A TRE MESI. EGLI NON PUÒ ESSERE TRASFERITO DA UNA UNITÀ PRODUTTIVA AD UN’ALTRA SE NON PER COMPROVATE RAGIONI TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE.
OGNI PATTO CONTRARIO È NULLO.
ART. 2104 DILIGENZA DEL PRESTATORE DI LAVORO
IL PRESTATORE DI LAVORO DEVE USARE LA DILIGENZA RICHIESTA DALLA NATURA DELLA PRESTAZIONE DOVUTA, DALL’INTERESSE DELL’IMPRESA E DA QUELLO SUPERIORE DELLA PRODUZIONE NAZIONALE (1176).
DEVE INOLTRE OSSERVARE LE DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE E PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO IMPARTITE DALL’IMPRENDITORE E DAI COLLABORATORI DI QUESTO DAI QUALI GERARCHICAMENTE DIPENDE.
ART. 2105 OBBLIGO DI FEDELTÀ
IL PRESTATORE DI LAVORO NON DEVE TRATTARE AFFARI, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, IN CONCORRENZA CON L’IMPRENDITORE, NÉ DIVULGARE NOTIZIE ATTINENTI ALL’ORGANIZZAZIONE E AI METODI DI PRODUZIONE DELL’IMPRESA, O FARNE USO IN MODO DA POTER RECARE AD ESSA PREGIUDIZIO.
ART. 2106 SANZIONI DISCIPLINARI
L’INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI DUE ARTICOLI PRECEDENTI PUÒ DAR LUOGO ALL’APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI, SECONDO LA GRAVITÀ DELL’INFRAZIONE (E IN CONFORMITÀ DELLE NORME CORPORATIVE) (ATT. 97).
ART. 2107 ORARIO DI LAVORO
LA DURATA GIORNALIERA E SETTIMANALE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO NON PUÒ SUPERARE I LIMITI STABILITI DALLE LEGGI SPECIALI (O DALLE NORME CORPORATIVE).
ART. 2108 LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
IN CASO DI PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO NORMALE, IL PRESTATORE DI LAVORO DEVE ESSERE COMPENSATO PER LE ORE STRAORDINARIE CON UN AUMENTO DI RETRIBUZIONE RISPETTO A QUELLA DOVUTA PER IL LAVORO ORDINARIO.
IL LAVORO NOTTURNO NON COMPRESO IN REGOLARI TURNI PERIODICI DEVE ESSERE PARIMENTI RETRIBUITO CON MAGGIORAZIONE RISPETTO AL LAVORO DIURNO.
I LIMITI ENTRO I QUALI SONO CONSENTITI IL LAVORO STRAORDINARIO E QUELLO NOTTURNO, LA DURATA DI ESSI E LA MISURA DELLA MAGGIORAZIONE SONO STABILITI DALLA LEGGE (O DALLE NORME CORPORATIVE).
ART. 2109 PERIODO DI RIPOSO
IL PRESTATORE DI LAVORO HA DIRITTO AD UN GIORNO DI RIPOSO OGNI SETTIMANA, DI REGOLA IN COINCIDENZA CON LA DOMENICA.
HA ANCHE DIRITTO DOPO UN ANNO D’ININTERROTTO SERVIZIO (LLLEGITTIMO, CORTE COSTITUZ. 10 MAGGIO 1963, N. 66) AD UN PERIODO ANNUALE DI FERIE RETRIBUITO, POSSIBILMENTE CONTINUATIVO, NEL TEMPO CHE L’IMPRENDITORE STABILISCE, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DELL’IMPRESA E DEGLI INTERESSI DEL PRESTATORE DI LAVORO. LA DURATA DI

TALE PERIODO È STABILITA DALLA LEGGE, (DALLE NORME CORPORATIVE) DAGLI USI O SECONDO EQUITÀ (ATT. 98).
L’IMPRENDITORE DEVE PREVENTIVAMENTE COMUNICARE AL PRESTATORE DI LAVORO IL PERIODO STABILITO PER IL GODIMENTO DELLE FERIE.
NON PUÒ ESSERE COMPUTATO NELLE FERIE IL PERIODO DI PREAVVISO INDICATO NELL’ART. 2118

ART. 2120 DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
IN OGNI CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, IL PRESTATORE DI LAVORO HA DIRITTO AD UN TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO. TALE TRATTAMENTO SI CALCOLA SOMMANDO PER CIASCUN ANNO DI SERVIZIO UNA QUOTA PARI E COMUNQUE NON SUPERIORE ALL’IMPORTO DELLA RETRIBUZIONE DOVUTA PER L’ANNO STESSO DIVISA PER 13,5. LA QUOTA È PROPORZIONALMENTE RIDOTTA PER LE FRAZIONI DI ANNO, COMPUTANDOSI COME MESE INTERO LE FRAZIONI DI MESE UGUALI O SUPERIORI A 15 GIORNI.
SALVO DIVERSA PREVISIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI LA RETRIBUZIONE ANNUA, AI FINI DEL COMMA PRECEDENTE, COMPRENDE TUTTE LE SOMME, COMPRESO L’EQUIVALENTE DELLE PRESTAZIONI IN NATURA, CORRISPOSTE IN DIPENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO, A TITOLO NON OCCASIONALE E CON ESCLUSIONE DI QUANTO È CORRISPOSTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE.
IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO NEL CORSO DELL’ANNO PER UNA DELLE CAUSE DI CUI ALL’ART. 2110, NONCHÉ IN CASO DI SOSPENSIONE TOTALE O PARZIALE PER LA QUALE SIA PREVISTA L’INTEGRAZIONE SALARIALE, DEVE ESSERE COMPUTATO NELLA RETRIBUZIONE DI CUI AL PRIMO COMMA L’EQUIVALENTE DELLA RETRIBUZIONE A CUI IL LAVORATORE AVREBBE AVUTO DIRITTO IN CASO DI NORMALE SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO.
IL TRATTAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE PRIMO COMMA, CON ESCLUSIONE DELLA QUOTA MATURATA NELL’ANNO, E INCREMENTATO, SU BASE COMPOSTA, AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO, CON L’APPLICAZIONE DI UN TASSO COSTITUITO DALL’1,5 PER CENTO IN MISURA FISSA E DAL 75 PER CENTO DELL’AUMENTO DELL’INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI, ACCERTATO DALL’ISTAT, RISPETTO AL MESE DI DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE.
AI FINI DELLA APPLICAZIONE DEL TASSO DI RIVALUTAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE PER FRAZIONI DI ANNO, L’INCREMENTO DELL’INDICE ISTAT E QUELLO RISULTANTE NEL MESE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO RISPETTO A QUELLO DI DICEMBRE DELL’ANNO PRECEDENTE. LE FRAZIONI DI MESE UGUALI O SUPERIORI A QUINDICI GIORNI SI COMPUTANO COME MESE INTERO.
IL PRESTATORE DI LAVORO, CON ALMENO OTTO ANNI DI SERVIZIO PRESSO LO STESSO DATORE DI LAVORO, PUÒ CHIEDERE, IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, UNA ANTICIPAZIONE NON SUPERIORE AL 70 PER CENTO SUL TRATTAMENTO CUI AVREBBE DIRITTO NEL CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ALLA DATA DELLA RICHIESTA.
LE RICHIESTE SONO SODDISFATTE ANNUALMENTE ENTRO I LIMITI DEL 10 PER CENTO DEGLI AVENTI TITOLO, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, E COMUNQUE DEL 4 PER CENTO DEL NUMERO TOTALE DEI DIPENDENTI.
LA RICHIESTA DEVE ESSERE GIUSTIFICATA DALLA NECESSITÀ DI:

EVENTUALI SPESE SANITARIE PER TERAPIE E INTERVENTI STRAORDINARI RICONOSCIUTI DALLE COMPETENTI STRUTTURE PUBBLICHE;
ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER SÉ O PER I FIGLI, DOCUMENTATO CON ATTO NOTARILE.
L’ANTICIPAZIONE PUÒ ESSERE OTTENUTA UNA SOLA VOLTA NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO E VIENE DETRATTA, A TUTTI GLI EFFETTI DAL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO. NELL’IPOTESI DI CUI ALL’ART. 2122 LA STESSA ANTICIPAZIONE È DETRATTA DALL’INDENNITÀ PREVISTA DALLA NORMA MEDESIMA.
CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE POSSONO ESSERE PREVISTE DAI CONTRATTI COLLETTIVI O DA PATTI INDIVIDUALI. I CONTRATTI COLLETTIVI POSSONO ALTRESÌ STABILIRE CRITERI DI PRIORITÀ PER L’ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE DI ANTICIPAZIONE.

 

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