d.l. n. 137/2024

«Chiunque, all’interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 583 -quater , distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.».

«1 -bis. Nei casi di delitti non colposi per i quali
è previsto l’arresto in flagranza, commessi all’interno o
nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie
residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in
danno di persone esercenti una professione sanitaria o
socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o
del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo
svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa
di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o
comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente
all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare
erogazione del servizio, si considera comunque in stato
di flagranza ai sensi dell’articolo 382 colui il quale, sulla
base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga
inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla
sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore
dal fatto.».

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