logo mio“Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro.
Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.
Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339”.

Per danno ingiusto si intende lesione o pericolo per un bene, un diritto o comunque un interesse di rilevanza giuridica del soggetto minacciato.

Dunque, l’intimidazione può essere fatta alla presenza della persona offesa o anche in sua assenza, purché possa venirne a conoscenza tramite soggetti terzi, e non è necessario che si ingeneri nella vittima uno stato di intimidazione, essendo sufficiente che la condotta posta in essere sia effettivamente idonea ad intimorire, a nulla rilevando l’indeterminatezza del male prospettato.

Inoltre, la minaccia può essere aggravata per esempio dall’uso di armi, dalla circostanza che l’autore dell’intimidazione si sia reso irriconoscibile o che vi siano più autori riuniti.

Infine, giova ricordare che per quanto attiene alla minaccia semplice (quindi senza contestazione di aggravanti) la vittima, una volta sporta la querela, potrà più fare un passo indietro per mettere una pietra sopra all’eventuale litigio da cui è scaturita la minaccia, ritirando la querela, situazione, quest’ultima, che può verificarsi per carenza di interesse a proseguire nel processo penale o perché vi sono state delle scuse da parte dell’autore del reato (accettate dalla vittima) oppure un risarcimento economico.

Avv. Flavio Falchi

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