logo mioAl fine di tutelare a pieno gli animali, è necessario che gli vengano garantiti i bisogni essenziali come la fornitura di cibo e acqua, un ambiente adeguato ove vivere e l’assistenza medica.

In base all’Accordo del 6 Febbraio 2003 siglato in sede di Conferenza Stato Regioni, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, chiunque possiede un animale domestico o non domestico, deve occuparsi della sua salute e del suo benessere, ovvero:

1. assicurargli l’assistenza sanitaria
2. assicurargli la possibilità di praticare esercizio fisico
3. adottare misure adeguate per impedirne la fuga
4. tutelarlo da possibili aggressioni altrui
5. assicurargli un livello di adeguato di igiene personale e locale
6. assicurargli cibo ed acqua

Inoltre, di particolare rilevanza è La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale, sottoscritta il 15 ottobre 1978 presso la sede dell’UNESCO a Parigi, la quale prevede ad esempio che:

1. Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza.
2. a) Ogni animale ha diritto al rispetto
b) L’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali
c) Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo
3. a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli
b) Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, né angoscia
4. Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un’alimentazione adeguata e al riposo
5. a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo
b) Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale
6. a) L’animale morto deve essere trattato con rispetto
b) Le scene di violenza di cui animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale.

Nel nostro ordinamento, oltre alle norme sull’abbandono o il maltrattamento di animali, vi sono anche i reati relativi all’uccisione, ovvero:

1. Art. 544-bis. (Uccisione di animali)
1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.
2. Art. 638 UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI
1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.
2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
2. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

“Verrà un tempo in cui considereremo l’uccisione di un animale con lo stesso orrore con cui consideriamo oggi quella di un uomo.” (Leonardo da Vinci)

Avv. Flavio Falchi

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