PIGNORAMENTO PRESSO TERZI – FAC SIMILE
Il sottoscritto Avv. ______, C.F.: _________, con studio in ____, TEL: _____, e-mail: ___, PEC: ____, difensore di __________, C.F: ________, residente in _____ PREMESSO CHE Il Sig. ____,...
Qualora nelle indagini sia fondamentale accertare tracce ed effetti materiali del reato, si può procedere ad ispezione con decreto motivato.
A sostegno dell’ispezione possono essere disposti rilievi segnaletici o fotografici, adottando misure idonee a non alterare lo stato dei luoghi ed assicurarne la conservazione.
L’interessato (al quale verrà consegnata copia del decreto che dispone l’ispezione) dovrà essere avvisato dell’ispezione a suo carico rendendolo edotto della facoltà di nominare un avvocato di fiducia purché immediatamente reperibile; sempre l’interessato, dovrà mettere a disposizione il proprio domicilio o qualsiasi altro luogo di sua pertinenza senza occultare nulla né provvedere ad alterazioni.
Inoltre, l’ispezione deve avvenire nel rispetto dei diritti dell’interessato, della sua dignità e del suo pudore, dotandosi eventualmente di personale tecnico al fine di salvaguardare ogni tipologia di diritto, soprattutto quando l’ispezione è fatta d’urgenza (e quindi senza decreto motivato) da parte della Polizia.
Cfr. articoli 244, 245, 246 Codice di Procedura Penale.
Avv. Flavio Falchi