IL PROCESSO SPORTIVO E LA GIUSTIZIA FEDERALE
Codice di Giustizia Sportiva Art. 44 Principi del processo sportivo 1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri...
Accoltellare una persona è un atto di estrema gravità, considerato un reato penale in quasi tutte le giurisdizioni del mondo. Le conseguenze legali e sociali per chi commette un’aggressione di questo tipo sono serie e includono sanzioni che possono arrivare fino alla detenzione per diversi anni. L’accoltellamento è classificato come reato di lesioni personali o addirittura come tentato omicidio se vi è il rischio concreto di morte per la vittima. Analizziamo più in dettaglio cosa si rischia da un punto di vista penale, civile e sociale.
Conseguenze Penali
In Italia, accoltellare una persona può configurarsi come:
– **Lesioni personali volontarie**: Se le ferite inflitte non mettono in pericolo di vita la vittima, il reato può essere classificato come lesioni volontarie. Il codice penale italiano prevede pene variabili a seconda della gravità delle lesioni:
– **Lesioni lievi** (articolo 582 c.p.): la pena può variare da sei mesi a tre anni.
– **Lesioni gravi** (se causano per esempio l’indebolimento permanente di un organo o funzione): la pena può aumentare da tre a sette anni.
– **Lesioni gravissime** (come la perdita di un arto, la cecità o un danno permanente alla salute): la pena arriva fino a dodici anni.
– **Tentato omicidio**: Se l’atto è stato compiuto con l’intenzione di uccidere o ha messo in serio pericolo la vita della vittima, si può configurare il tentato omicidio. In questo caso, le pene previste dal codice penale.
In più, va ricordato che portare fuori dalla propria abitazione un coltello (senza alcun giustificato motivo) configura un ulteriore reato:
” Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773 , e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona, gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.
Il contravventore è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell’ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive …”