Legge regionale 26 aprile 2023, n. 7.
Art. 2
(Obiettivi)
1. Al fine di realizzare un efficace piano per la tutela e per il monitoraggio dello stato di conservazione delle tartarughe marine e dei cetacei in Campania è necessario sviluppare azioni a lungo termine che hanno come obiettivi:
a) definire i requisiti strutturali organizzativi e strumentali che le strutture di soccorso, terapia e riabilitazione devono possedere per essere riconosciuti di interesse regionale;
b) coordinare le strutture di soccorso dislocate sul territorio regionale e potenziarne la capacità di intervento;
c) promuovere attività costanti di monitoraggio sullo stato di conservazione delle popolazioni di tartarughe marine e di cetacei e sullo stato qualitativo dell’ambiente marino e dei loro habitat;
d) promuovere attività di ricerca e di conservazione delle specie finalizzate all’individuazione
delle aree critiche per la loro salvaguardia e alla mitigazione del conflitto con le attività antropiche;
e) favorire le attività diagnostiche dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno sullo stato di salute e sulle cause di morte delle tartarughe marine e dei cetacei;
f) potenziare le banche dati telematiche regionali dedicate ai ritrovamenti delle tartarughe marine e dei cetacei in collegamento con le banche dati e le reti nazionali, migliorando e perfezionando la raccolta dati e il successivo invio;
g) formare personale qualificato da coinvolgere nelle diverse attività intraprese dalla Rete regionale;
h) divulgare le azioni e le attività svolte dalla Rete regionale;
i) coinvolgere e sensibilizzare tutti i soggetti che operano nell’ambiente marino e costiero;
l) instaurare collaborazioni a livello nazionale ed internazionale allo scopo di predisporre azioni congiunte ed efficaci volte alla tutela delle tartarughe marine e dei cetacei;
m) organizzare o partecipare a tavoli tecnici, workshop, seminari, congressi nazionali ed internazionali al fine di aggiornare e diffondere le conoscenze in materia di tutela delle tartarughe marine e dei cetacei;
n) elaborare e produrre rapporti, studi e strumenti di comunicazione destinati agli operatori in ambiente marino e costiero al fine di ridurre gli impatti antropici nei confronti delle specie in oggetto e del loro habitat;
o) attivare azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale a livello scolastico e degli operatori coinvolti nella problematica;
p) mantenere collegamenti con le altre reti regionali di futura istituzione.
2. Il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è definito in un piano di azione operativo,
predisposto dal Tavolo di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 4, in coerenza con quanto definito dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 3 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) attività di soccorso e di recupero: attività condotte con le finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre in natura esemplari di tartarughe marine e cetacei feriti, debilitati o comunque rinvenuti in difficoltà;
b) attività diagnostiche: attività aventi come finalità l’accertamento dello stato sanitario e delle cause di morte nonché il controllo delle malattie infettive delle tartarughe marine e dei cetacei anche a tutela della salute pubblica;
c) attività di conservazione: attività che, tramite effetti diretti o indiretti, hanno una probabilità di influire positivamente sulla crescita in situ della popolazione delle tartarughe marine o dei cetacei, interrompendo o invertendo o impedendo il manifestarsi di un trend negativo;
d) attività di ricerca: attività svolte nell’ambito di un progetto di ricerca autorizzato dall’autorità
competente (con obiettivi e metodi definiti), escluse le attività che prevedono pratiche sperimentali invasive, che abbiano come prodotto ultimo la comunicazione dei risultati alla comunità scientifica o ai soggetti interessati tramite comunicazione congressuale, pubblicazione su riviste scientifiche, o reportistica.
Art. 4
(Struttura della Rete regionale)
1. La Rete regionale è costituita dal Nucleo regionale di coordinamento, composto dal direttore generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, o da un suo delegato, dal direttore generale Difesa del suolo e ecosistema, o da un suo delegato, e dal direttore generale Tutela salute e coordinamento del sistema sanitario, o da un suo delegato.
2. Le strutture di intervento, distinte in funzione delle competenze, dei livelli di operatività e della dotazione di personale e tecnologica, sono:
a) operatori di primo intervento; b) centri di primo soccorso;
c) centro di referenza regionale per la terapia e riabilitazione;
d) centro di referenza regionale per l’attività diagnostica su tartarughe e cetacei.
3. Ai fini della presente legge:
a) la Stazione zoologica Anton Dohrn, ente pubblico di ricerca, è individuata quale centro di riferimento regionale per attività di soccorso e di recupero delle tartarughe marine e dei cetacei nonché centro di coordinamento regionale per il monitoraggio delle nidificazioni di tartaruga marina;
b) l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, ente sanitario di diritto pubblico, è individuato quale centro di riferimento regionale per le attività diagnostiche e l’accertamento dello stato sanitario e delle cause di morte, nonché per il controllo delle malattie infettive delle tartarughe marine e dei cetacei anche a tutela della salute pubblica;
c) le aree marine protette insistenti sul territorio regionale sono individuate quali centri di riferimento per le attività di sensibilizzazione nei confronti dei pescatori e di divulgazione verso i portatori di interesse e le comunità locali nonché quali operatori di pronto intervento.
4. Sono strutture di intervento della Rete i seguenti enti pubblici: a) Stazione zoologica Anton Dohrn;
b) Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno;
c) Agenzia regionale protezione ambientale Campania;
d) Direzione marittima di Napoli;
e) Comando regione carabinieri forestale Campania;
f) Centro di riferimento regionale per la sicurezza sanitaria del pescato; g) Centro di riferimento regionale per l’igiene urbana veterinaria;
h) Area marina protetta (AMP) Punta Campanella;
i) AMP Parco sommerso di Gaiola;
l) AMP Regno di Nettuno;
m) AMP Santa Maria di Castellabate;
n) AMP Costa Infreschi e della Masseta;
o) Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;
p) Ente riserva naturale Foce Volturno – Costa di Licola, Lago Falciano.
I compiti e le funzioni di ciascun soggetto pubblico sono definiti dal Protocollo di intesa da sottoscrivere tra gli enti pubblici aderenti alla Rete e che è adottato dal Nucleo regionale di coordinamento della Rete entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
5. L’adesione alla Rete come strutture di intervento è aperta ad enti ed associazioni pubbliche e private, previa richiesta da parte degli stessi e a seguito di apposita formazione effettuata dalla Stazione zoologica Anton Dohrn. Le modalità di partecipazione sono disciplinate con apposito regolamento, elaborato dal Tavolo di indirizzo e coordinamento di cui al comma 6.
6. Il Tavolo di indirizzo e coordinamento è presieduto dal direttore generale le Politiche agricole, alimentari e forestali, o da un suo delegato, coadiuvato dal direttore generale Difesa del suolo e ecosistema, o da un suo delegato, e dal direttore generale Tutela salute e coordinamento del sistema sanitario, o da un suo delegato.
7. Ogni ente che partecipa alla Rete individua un referente per ciascun gruppo tassonomico (cetacei e tartarughe) quale componente del Tavolo.
Art. 5
(Compiti del Nucleo regionale di coordinamento)
1. Al Nucleo regionale di coordinamento sono demandati i compiti di:
a) coordinamento della Rete regionale;
b) convocazione degli incontri del Tavolo di indirizzo e coordinamento;
c) verifica della rispondenza dei centri di primo soccorso e del centro di terapia e riabilitazione con i requisiti di conformità delle linee guida e delle normative nazionali;
d) autorizzazione delle istanze di partecipazione alla Rete;
e) progettazione e svolgimento di attività di formazione per i soggetti che operano in mare sugli aspetti veterinari e di benessere animale;
f) promozione attività finalizzate a ridurre gli impatti delle attività di pesca e acquacoltura sulle specie marine protette;
g) attività di raccordo e coinvolgimento degli attori di settore;
h) definizione delle risorse economiche e dei criteri per la concessione di contributi per le attività della Rete, acquisito il piano di azione operativo elaborato dal Tavolo di indirizzo e coordinamento.