La Regione Campania si è soffermata sulla prevenzione del maltrattamento sui minori, con la Legge regionale 26 aprile 2023, n. 5:

”Art. 1
(Finalità)
n. 31 del 27 Aprile 2023
Legge regionale 26 aprile 2023, n. 5. “Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento sui minori”
1. La presente legge prevede misure sistemiche finalizzate a garantire la prevenzione del maltrattamento dei bambini e degli adolescenti fino al compimento della maggiore età (di seguito minori) nonché la risposta tempestiva, la protezione e la cura dei minori vittime di maltrattamento.
2. Ai fini della presente legge, per maltrattamento si intendono tutte le forme di cattivo trattamento fisico o emotivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente, nonché sfruttamento sessuale o di altro genere, che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo del minore o alla sua dignità, nell’ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere.
3. Le misure di prevenzione e di cura efficaci e l’attuazione dei relativi interventi hanno la finalità di eliminare o ridurre le conseguenze a breve, medio e lungo termine del maltrattamento sulla condizione psico-fisica dei minori, nonché i relativi costi sociali, sanitari, educativi e giudiziari per il bilancio dello Stato, della Regione e per la società.
Art. 2
(Programma triennale per la prevenzione del maltrattamento dei minori)
1. La Giunta regionale adotta il programma triennale per la prevenzione del maltrattamento dei minori (di seguito programma triennale), comprendente gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, nonché la promozione e il coordinamento degli interventi di formazione e aggiornamento, attraverso le università con esperti del settore, del personale e degli operatori dei settori sociosanitario, scolastico e del terzo settore previsti dalla normativa vigente, definiti con deliberazione di cui all’articolo 7.
Art. 3
(Interventi di prevenzione primaria)
1. Gli interventi di prevenzione primaria sono garantiti dalla Regione e dagli enti locali e consistono in servizi e attività di informazione e di sensibilizzazione, in favore delle famiglie, atti a prevenire l’insorgenza del maltrattamento.
2. La Regione promuove l’informazione e la sensibilizzazione delle famiglie sull’importanza del
benessere psico-fisico e affettivo del minore. Tali misure sono altresì comprese nel piano sanitario regionale, nel piano sociale regionale, nei programmi delle attività territoriali e nel programma triennale.

3. La Regione promuove:
a) l’informazione e la sensibilizzazione per la prevenzione del maltrattamento dei minori, rivolte agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, sulla base di apposite linee guida, adottate con deliberazione di cui all’articolo 7;
b) la formazione e l’aggiornamento, attraverso le università con esperti del settore, dei medici, degli operatori dei consultori familiari, dei servizi educativi per la prima infanzia e degli operatori scolastici per la rilevazione precoce del maltrattamento dei minori e per la relativa segnalazione alle autorità competenti per i profili di loro competenza;
c) il supporto alla genitorialità in adolescenza, anche mediante la previsione di specifici percorsi di informazione e accompagnamento rivolti ai genitori di minore età;
d) la realizzazione di programmi informativi e di sensibilizzazione per la prevenzione del maltrattamento dei minori e per la promozione della genitorialità positiva, con il coinvolgimento di esperti del settore, anche attraverso il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
e) la definizione e l’adozione di politiche per la protezione e il benessere dell’infanzia, in linea
con gli standard internazionali indicati e richiesti dalla Commissione europea per le agenzie che lavorano a tutela dei minori;
f) l’attuazione di interventi di home visiting rivolti a nuclei familiari selezionati in base alla
tipologia dei fattori di rischio.
Art. 4
(Interventi di prevenzione secondaria)
1. Gli interventi di prevenzione secondaria sono garantiti dalla Regione e dagli enti locali e consistono in servizi e attività di rilevazione di segnali di possibili maltrattamenti o abusi sessuali e di accompagnamento, supporto, consulenza e presa in carico dei minori e delle famiglie a rischio di maltrattamento o che abbiano vissuto esperienze infantili sfavorevoli.
2. Gli enti di cui al comma 1 assicurano, per la parte di propria competenza, l’attivazione di sistemi
locali di rilevazione e di segnalazione del maltrattamento e dei suoi fattori di rischio, attraverso specifiche misure da attuare presso i servizi sociali dei comuni e degli ambiti territoriali, i consultori familiari, le istituzioni scolastiche, i servizi educativi per la prima infanzia, gli ospedali e le strutture di pronto soccorso, di ginecologia, di neonatologia e di pediatria, i pediatri e i medici di libera scelta e i servizi pubblici e privati che operano con i minori.
3. I pediatri di libera scelta e i medici di base, con cadenza annuale, trasmettono alla direzione generale competente in materia di sanità, l’elenco dei loro assistiti di età compresa tra 0 e 17 anni con i quali nell’anno precedente non hanno avuto alcun contatto. Con la deliberazione di cui all’articolo 7 sono definite le modalità per contattare i minori inclusi nell’elenco per verificare le loro condizioni psico-fisiche.
4. La Regione, le aziende sanitarie locali e gli enti locali istituiscono servizi sociosanitari di consulenza pedagogica e psicologica domiciliare, in favore di minori, rilevati dai sistemi locali di cui al comma 2, e delle loro famiglie, in cui si ravvisa il rischio di un maltrattamento per il minore.
5. Al fine di rafforzare la prevenzione del maltrattamento dei minori a rischio, la Regione e gli enti locali promuovono idonee misure per assicurare alle famiglie di cui al comma 4, già in carico al servizio di cure domiciliari l’accesso agevolato o gratuito ai servizi educativi per la prima infanzia e agli asili nido.
6. La Regione, attraverso gli enti locali, promuove programmi integrati di informazione e di
consulenza rivolti ai genitori durante l’intero arco di sviluppo del minore, secondo livelli di intensità
proporzionali al rischio di maltrattamento rilevato.
7. Le misure e gli interventi di cui al presente articolo prevedono una specifica attenzione con prassi mirate di prevenzione in favore dei minori con disabilità.
Art. 5
(Interventi di prevenzione terziaria)
1. I servizi di protezione dei minori, quali interventi di prevenzione terziaria, forniscono prestazioni integrate e multidisciplinari di valutazione, di supporto e di cura per le famiglie e per i minori in situazione di grave rischio o vittime di maltrattamento, in un’ottica di cooperazione interistituzionale, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari del territorio, con l’autorità giudiziaria competente, con le istituzioni scolastiche ed educative e con i rappresentanti degli interessi del minore, come definiti dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle risorse pubbliche e private del territorio. I servizi sono erogati assicurando l’ascolto e la partecipazione del minore, compatibilmente con l’attività giudiziaria in corso.
2. La Regione, attraverso gli enti locali, garantisce l’attivazione di un numero congruo di servizi di protezione dei minori dimensionato sulla base della popolazione residente. I servizi di protezione dei minori sono organizzati e gestiti, sulla base di accordi fra i servizi sociali e sanitari del territorio, con l’autorità giudiziaria competente, con le istituzioni scolastiche ed educative e le organizzazioni del terzo settore con competenze specifiche in materia di protezione e di cura dei minori maltrattati.
3. La Giunta regionale, con deliberazione di cui all’articolo 7, definisce gli standard minimi dei servizi previsti al comma 1, prevedendo, in particolare, l’obbligo di individuazione di un responsabile di riferimento per ciascun minore preso in carico dal servizio.
4. I servizi di cui al comma 1 sono individuati anche come centri di promozione e di coordinamento degli interventi territoriali previsti agli articoli 3 e 4.
Art. 6
(Garanzie delle cure per i minori che vivono fuori dalla famiglia d’origine)
1. I minori per i quali sia stata disposta l’applicazione dell’articolo 403 del Codice civile hanno il preminente diritto di essere curati attraverso l’istituto dell’affidamento familiare, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), o attraverso l’inserimento in una comunità di tipo familiare ai sensi del medesimo articolo 2, comma 2.
2. Al fine di garantire un’efficace promozione dell’affidamento familiare, la Regione, in
collaborazione con gli enti locali e le aziende sanitarie locali, promuove le seguenti attività:
a) campagne di formazione, sensibilizzazione e di informazione per le famiglie;
b) promozione di forme di affidamento familiare estese anche all’intero nucleo familiare e ispirate
a flessibilità oraria e organizzativa…”

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