Regione Campania

Legge regionale 26 aprile 2023, n. 3.

Art. 1
(Oggetto e finalità)
n. 31 del 27 Aprile 2023
Legge regionale 26 aprile 2023, n. 3.
“Disposizioni per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana street art,
1. La Regione riconosce, sostiene e valorizza la creatività urbana, quale complesso di forme espressive che, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, contribuiscono a riqualificare e a rigenerare, anche in chiave culturale e sociale, luoghi e beni urbani, con particolare riferimento alle aree periurbane e agli spazi periferici.
2. La Regione, con la presente legge, riafferma l’impegno contro il vandalismo, le volgarità, le
oscenità ed ogni forma di criminalità e i suoi segni esposti e censura scritte, disegni ed altri contenuti visivi, nei modi e nella sostanza, a ciò connessi.
3. La presente legge detta disposizioni finalizzate a favorire:
a) la conoscenza del fenomeno mediante ricognizioni e divulgazioni scientificamente approntate;
b) il sostegno alla localizzazione e produzione di interventi creativi in città, anche attraverso formule di partecipazione e socializzazione delle singole comunità locali;
c) la valorizzazione del patrimonio creativo urbano esistente e futuro attraverso la promozione programmatica a favore dei cittadini, degli esercenti e dei turisti.
Art. 2
(Definizione)
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si definiscono interventi di creatività urbana segni, forme, tecniche e materiali relativi alle culture visive della street art, del writing e del muralismo, realizzati su beni e spazi autorizzati, di proprietà pubblica o privata, ricadenti nei contesti urbani o extraurbani, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), ove gli interventi riguardino beni culturali e paesaggistici.
Art. 3
(Conoscenza, sostegno e valorizzazione della creatività urbana)
1. La Regione, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 3, concede ai Comuni, comprese per la città
di Napoli le sue municipalità, nonché ad altri enti o istituti pubblici e privati di tipo culturale e alle persone giuridiche di cui al Libro primo, Titolo II, del Codice civile, contributi finalizzati ai processi di conoscenza, sostegno e valorizzazione della creatività urbana.
2. La Regione adotta, in conformità ai criteri e alle modalità definiti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), con cadenza annuale, un apposito avviso che contiene ed esplicita gli indirizzi di spesa sui tre assi:
a) conoscenza: programmazione di azioni di ricognizione, schedatura e catalogazione degli interventi presenti sugli ambiti territoriali campani e azioni di divulgazione attraverso talk, convegni, seminari, conferenze e pubblicazione degli atti quale contributo per la conoscenza del fenomeno;
b) sostegno: programmazione di azioni di localizzazione delle superfici disponibili per nuovi interventi con relativi procedimenti autorizzativi e azioni di progettazione, partecipazione e produzione degli interventi e socializzazione attiva dei processi e dei risultati con le comunità residenti;
c) valorizzazione: programmazione di azioni di promozione, mediante mezzi di comunicazione, del patrimonio creativo urbano esistente e futuro anche presso eventi, fiere, canali e circuiti di comunicazione e azioni di incentivo alla fruizione degli interventi sui territori con possibili ricadute di consapevolezza artistico-culturale per i cittadini e implementazione dei consumi presso gli esercenti locali e migliore attrattività per turisti, avventori, appassionati.
Art. 4
(Conoscenza della creatività urbana)
1. I processi di sostegno e valorizzazione della creatività urbana, nelle sue componenti, materiali e
immateriali, sono basati su un’adeguata, corretta e scientificamente valida conoscenza del fenomeno
con azioni di ricognizione, schedatura e catalogazione degli interventi presenti sugli ambiti territoriali campani, distinti per aree comunali o sovra comunali.
2. Ai fini della presente legge, si intende, con riferimento agli interventi: a) per ricognizione, la ricerca e la selezione su campo;
b) per schedatura, la descrizione e la classificazione;
c) per catalogazione, il censimento e la documentazione.
3. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, è promosso il dialogo con i singoli enti comunali campani, nonché la collaborazione con enti o istituti culturali.
4. Le attività divulgative, quali talk, convegni, seminari, conferenze e relativa pubblicazione e distribuzione degli atti, contribuiscono alla conoscenza del fenomeno.
Art. 5
(Sostegno alla creatività urbana)
1. Per sostenere la creatività urbana, i Comuni individuano, selezionano e localizzano le superfici, quali muri, facciate edilizie e altri supporti e, se trattasi di proprietà private, informano i soggetti proprietari per acquisire le eventuali disponibilità.
2. Una apposita sezione del portale web istituzionale della Regione Campania è riservata all’albo contenente l’elenco delle superfici pubbliche da destinare alla creatività urbana, che ciascun Comune redige e aggiorna periodicamente anche in base alle disponibilità acquisite presso i privati proprietari delle superfici. I Comuni trasmettono gli elenchi alla Regione.
3. Il sostegno alla creatività urbana avviene attraverso l’erogazione di contributi finanziari, previo avviso pubblico della Regione Campania, in favore dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, specificamente per la produzione di interventi creativi urbani.
4. Si intendono interventi creativi urbani, singoli o plurimi, le espressioni di street art, writing e
muralismo, come previste all’articolo 2.

5. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, in risposta agli avvisi pubblici di cui all’articolo 3, comma
2, possono richiedere finanziamenti per azioni di progettazione, partecipazione e produzione degli interventi, in compartecipazione finanziaria o economico-strumentale con enti pubblici, organizzazioni no profit e aziende profit in qualità di sponsor o mecenati.
6. Per azioni di progettazione, partecipazione e produzione degli interventi di creatività urbana si intendono le attività che coinvolgono nell’ideazione le comunità residenti nei territori di intervento, socializzando i processi e condividendo i risultati.
Art. 6
(Valorizzazione della creatività urbana)
1. La valorizzazione della creatività urbana si realizza sull’insieme degli interventi esistenti,
progressivamente implementato di produzioni autonome o compartecipate dalla Regione.
2. L’insieme degli interventi che costituiscono il patrimonio creativo urbano della Regione è catalogato ai sensi dell’articolo 3 comma 2, lettera a) e dell’articolo 4, commi 1 e 2.
3. La valorizzazione del patrimonio creativo urbano avviene con azioni di promozione quali presentazioni mediante mezzi di comunicazione in forma di foto, di video, di narrazione presso eventi, fiere, canali, circuiti e con azioni di incentivo alla fruizione come la creazione di mappe, di app, di guide, di tour.
4. Le azioni di promozione mediante mezzi di comunicazione e di incentivo alla fruizione di cui al comma 3 risultano più efficaci se sono inseriti in un percorso di consapevolezza artistica e culturale dei cittadini, di implementazione dei consumi presso gli esercenti operanti nei luoghi degli interventi e di maggiore attrattività per turisti, avventori e appassionati, in relazione al patrimonio creativo urbano.
Art. 7
(Premio Creatività urbana)
1. È istituito il premio regionale “Creatività urbana” attribuito annualmente:
a) al migliore progetto di ricerca sulla creatività urbana presentato dalle università;
b) alle migliori opere o progetti artistici di creatività urbana realizzati nel territorio regionale.
2. Nel regolamento di cui all’articolo 8 sono definite le modalità di candidatura, selezione e assegnazione del premio regionale “Creatività urbana”.
Art. 8
(Regolamento regionale per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana. Laboratorio regionale per la modellizzazione di regolamenti, disciplinari e patti civici comunali)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia, adotta il regolamento regionale per la conoscenza, il sostegno e la valorizzazione della creatività urbana, che definisce:
a) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6; b) le modalità di svolgimento del concorso annuale relativo al premio di cui all’articolo 7; c) ogni altra disposizione attuativa della presente legge.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce altresì le linee guida per i Comuni che adottano propri regolamenti di disciplina della creatività urbana.
Art. 9
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, pari a complessivi euro 200.000,00 (duecentomila/00), per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20 (Fondi di riserva), Programma 03, Titolo 1, ed incremento della medesima somma, sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione del beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1, sul bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2023-2025, con la seguente assegnazione:
a) euro 40.000,00 per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025 per i “contributi per azioni di conoscenza della creatività urbana” di cui all’articolo 4;
b) euro 90.000,00 per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025 per i “contributi per azioni di sostegno alla creatività urbana” di cui all’articolo 5;
c) euro 40.000,00 per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025 per i “contributi per azioni di valorizzazione della creatività urbana” di cui all’articolo 6;
d) euro 15.000,00 per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025 per il “Premio creatività urbana” di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a);
e) euro 15.000,00 per ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025 per il “Premio creatività urbana” di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b).
Art.10
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

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