ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO
L'art. 527 del codice penale contemplava l’ipotesi di reato del compimento di atti osceni in luogo pubblico prevedendo che "chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie...
Art. 624 Codice Penale
Chiunque s’impossessa della cosa mobilealtrui, sottraendola a chi la detiene, al fine ditrarne profitto per sé o per altri, è punito con lareclusione da sei mesi a tre anni e con la multada euro 154 a euro 516.
Agli effetti della legge penale, si considera cosamobile anche l’energia elettrica e ogni altraenergia che abbia un valore economico.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).