Ill.ma  Corte di  Appello di Napoli

Oggetto: Procedimento Penale _____ R.G.N.R.

Il sottoscritto difensore di fiducia di

______

Imputato nel procedimento penale  in oggetto indicato con il presente atto propone

APPELLO

avverso tutti i capi e i punti della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli- Dott. _____- in data 13/01/2009 e depositata l’11/02/2009 , con la quale l’imputato veniva condannato come da dispositivo.

1)ASSOLUZIONE PERCHE’ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO, EX ART. 530, I CO., OVVERO AI SENSI DELL’ART. 530 CO II C.P.P.

La sentenza che con tale atto si impugna appare sicuramente censurabile, poiché non si appalesa affatto la penale responsabilità del prevenuto in relazione al reato ascrittogli.

Invero il giudizio di colpevolezza formulato dal giudice di prime cure si fonda, innanzitutto, sugli accertamenti svolti dai CC., in data 17/05/2008,  presso l____, sita in _____.

Da tale attività investigativa gli agenti operanti avrebbero accertato una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti ad opera del ____.

Appare necessario evidenziare che il coinvolgimento del ____nell’attività  delittuosa descritta dagli agenti operanti,  non appare in alcun modo provato .

Difatti, pur trovandosi il prevenuto nei pressi della sala giochi su citata, così come dallo stesso dichiarato in sede di udienza di convalida dell’arresto, in quanto era solito recarvisi per giocare a carte, nessuno dei verbalizzanti ha visto il ___ dirigersi verso l’autovettura Opel Corsa, di colore rosso, targata ____, sito in cui,  sempre secondo quanto riferito dagli agenti, gli spacciatori si rifornivano di droga.

Nella circostanza dell’arresto dei prevenuti , venivano sentiti a sommarie informazioni quattro soggetti, I_____che dichiaravano di essersi recati presso al predetta sala giochi al fine di acquistare sostanze stupefacenti del tipo cocaina, per uso personale.

Tali dichiarazioni, a parere dello scrivente difensore, non solo nulla ci dicono circa il coinvolgimento nei fatti di causa dell’imputato, ma,  a ben vedere, addirittura fornirebbero elementi favorevoli al ___e, pertanto, alternativi alla ricostruzione della vicenda ritenuta dal giudice in sentenza.

Invero lo ___ nel descrivere le fattezze fisiche dei due spacciatori, (soltanto due), dichiarava che questi ultimi avevano un età apparente di circa 40/45 anni e che erano di corporatura robusta; il ____ invece descriveva un unico spacciatore di corporatura sì esile, ma che dimostrava  solo 25 anni; allo stesso modo il  ___narrava di un solo spacciatore di corporatura robusta apparentemente di età compresa tra i 40 e i 45 anni, mentre il ___non era in grado assolutamente di descrivere alcuna persona.

Orbene alla luce di tali narrazioni in alcun modo si può affermare , senza alcun ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell’imputato, attese non solo le forti  incongruenze circa l’età e il numero degli spacciatori presenti al momento  dei fatti che qui ci occupano e che rendono la prova contraddittoria per quel che riflette la posizione processuale del ____, ma anche l’assoluta incompatibilità delle descrizioni rese dai soggetti sentiti a sommarie informazioni con le reali fattezze fisiche dell’imputato, che è di corporatura esile.

Ancor meno valore probatorio assume il ritrovamento sulla persona del ___, a seguito di perquisizione, della somma di euro 15, sottoposta a sequestro, in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio.

In realtà l’esiguità di tale somma di denaro non è di per se idonea a dimostrare alcuna penale responsabilità dell’imputato; anzi atteso che dalle risultanze processuali emerge che ½  grammo di cocaina costava 12 € e che 1 grammo  costava 25€, non è dato di sapere perché aveva il ____15 €, tenendo conto, inoltre, che egli abita  a notevole distanza dai luoghi, teatro dei fatti in contestazione e, pertanto,risulta del tutto improbabile che non avesse alcuna somma propria con se.

Alla luce di tutto quanto su esposto, ben potrà l’Ill.ma Corte assolvere l’imputato perché il fatto non sussiste ex art. 530, I co., c.p.p. o in subordine  ex art. 530, II co., c.p.p.

2)RITENERSI  L’IPOTESI ATTENUATA EX ART. 73, Vco., DPR 309/90

Qualora le SS.VV. non dovessero accogliere le argomentazioni poste alla base del precedente motivo di appello, ben potranno le stesse  applicare al caso di specie l’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, co. V, DPR 309/90, tenuto conto innanzitutto del modico quantitativo di sostanza stupefacente ritrovato dagli agenti di P.G. nell’auto Opel Corsa di colore rosso, targata ____.

Invero a seguito di perquisizione gli agenti trovavano all’interno della suddetta autovettura solo 9 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, non vi sono quindi gli estremi per escludere l’uso personale della sostanza stessa da parte dei tre imputati.

Invero tale circostanza, in uno con l’esiguità della somma di denaro sequestrata al ___, sono da ritenersi non preclusive dell’applicazione al caso, che qui ci occupa, dell’ipotesi attenuata prevista dal V comma dell’art. 73, DPR 309/90, tenuto conto anche dei mezzi di cui  s’è fatto uso nella esecuzione del reato  che appaiono sicuramente rudimentali.

3) ESCLUSIONE DELLA RECIDIVA EX ART 99, IV co., c.p.- CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE EX ART. 62 bis c.p. -MINIMO DELLA PENA

Dalla disamina attenta dei fatti di causa, che in questa sede ci occupano, appare senza dubbio possibile escludere l’aggravante ex art. 99, IVco., c.p., in quanto l’applicazione della stessa è da considerarsi facoltativa, come quanto disposto dalla Corte Costituzionale.

Difatti quest’ultima con la sentenza n. 192 emessa il 14/06/2007

ha osservato che è possibile una diversa opzione interpretativa , secondo cui la recidiva reiterata è facoltativa e il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti opera solo se il giudice applica l’aumento della pena, ritenendo il nuovo episodio concretamente significativo di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità.

Tenendo , quindi, conto degli elementi relativi alla condotta delittuosa ascritta  al prevenuto, ossia dell’occasionalità della presunta attività di  spaccio posta in essere e del modico quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, si ritiene che le SS. VV. potranno escludere l’aggravante de quo e concedere le attenuanti generiche ex art. 62 bis, c.p.

Difatti la motivazione con la quale il giudice di primo grado nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche all’imputato, appare del tutto irricevibile, in quanto tale diniego si fonda innanzitutto sulla “reiterazione della condotta illecità”, circostanza quest’ultima soltanto presunta dal giudicante, attesa la assoluta mancanza di elementi al riguardo e l’assenza di condotte analoghe pregresse poste in essere dall’imputato.

E ancora, l’esistenza di precedenti penali non possono ritenersi condizione sufficiente a motivare il diniego delle suddette circostanze.

Del resto, la concessione delle attenuanti generiche consentirebbe di meglio adeguare le pene, veramente eccessive, al fatto ed alle persone, tenuto conto della vetustà di precedenti penali del ___, alcuni dei quali  finanche depenalizzati.

Napoli,___

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