RINNOVAZIONE DELLA ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE EX ART. 603 C.P.P.;

Questo difensore, ex art. 507 c.p.p., avanzava ai Giudici di primo grado, istanza al fine di disporre l’acquisizione del fotogramma dattiloscopico dell’imputato, presente negli archivi di P.G. ed utilizzato per la comparazione con l’impronta papillare  rinvenuta dal personale di Polizia Scientifica sul luogo dei fatti.

Tale richiesta veniva giustificata, in quanto assolutamente necessario ai fini del decidere, tenuto conto che, la prova regina, così come delineata dai Giudici di primo grado, ossia il rinvenimento della impronta digitale, non era riscontrata dalla presenza in atti del fotogramma dattiloscopico da confrontare con la impronta rinvenuta.

La assoluta indispensabilità della richiesta probatoria era finalizzata alla verifica in concreto della presenza dei 17 punti di corrispondenza tra i due tracciati papillari a seguito della quale poter attribuire con assoluta certezza la impronta repertata con quella presente negli archivi di polizia e riconducibile al ___.

Le giustificazioni addotte dal Tribunale, a sostegno della ordinanza di rigetto della richiesta ex art. 507 c.p.p., non appaiono convincenti, tenuto conto che, dalla motivazione addotta, i Giudici mostrano di non aver compreso appieno, l’assoluta indispensabilità della richiesta probatoria ai fini del decidere, sulla colpevolezza concreta dell’imputato.

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