1. Reato penale
Se l’obbligo di pagamento è stabilito da un provvedimento del giudice (separazione, divorzio, affidamento figli), il mancato pagamento può integrare il reato previsto dall’Articolo 570-bis Codice Penale.
Rischi:
- Reclusione fino a un anno.
- Multa.
- Procedimento penale su denuncia della parte offesa.
Non serve un lungo periodo di inadempimento: anche pochi mesi possono bastare.
2. Pignoramento e recupero forzato
L’ex coniuge o il genitore dei figli può:
- Pignorare lo stipendio.
- Pignorare il conto corrente.
- Pignorare beni mobili o immobili.
Il giudice può anche ordinare al datore di lavoro di versare direttamente una quota dello stipendio al beneficiario.
3. Interessi e arretrati
Il debito:
- Non si annulla.
- Si accumula nel tempo.
- Può includere interessi e spese legali.
Anche se i figli diventano maggiorenni, gli arretrati restano dovuti.
4. Differenza tra “alimenti” e “mantenimento”
È importante distinguere:
- Alimenti: coprono bisogni essenziali.
- Assegno di mantenimento: comprende anche spese per istruzione, casa, vita quotidiana.
In entrambi i casi, se l’obbligo è stabilito dal giudice, il mancato pagamento comporta conseguenze.
5. Quando non si rischia il penale?
Se non paghi perché:
- Hai perso il lavoro.
- Hai una grave e documentata impossibilità economica.
Devi però chiedere subito la modifica dell’assegno al tribunale.
Non puoi decidere autonomamente di sospendere o ridurre i pagamenti.
In sintesi
Se non paghi:
- Rischi un procedimento penale.
- Subisci pignoramenti.
- Accumuli debiti che non si cancellano.