1. Reato penale

Se l’obbligo di pagamento è stabilito da un provvedimento del giudice (separazione, divorzio, affidamento figli), il mancato pagamento può integrare il reato previsto dall’Articolo 570-bis Codice Penale.

Rischi:

  • Reclusione fino a un anno.
  • Multa.
  • Procedimento penale su denuncia della parte offesa.

Non serve un lungo periodo di inadempimento: anche pochi mesi possono bastare.

2. Pignoramento e recupero forzato

L’ex coniuge o il genitore dei figli può:

  • Pignorare lo stipendio.
  • Pignorare il conto corrente.
  • Pignorare beni mobili o immobili.

Il giudice può anche ordinare al datore di lavoro di versare direttamente una quota dello stipendio al beneficiario.

3. Interessi e arretrati

Il debito:

  • Non si annulla.
  • Si accumula nel tempo.
  • Può includere interessi e spese legali.

Anche se i figli diventano maggiorenni, gli arretrati restano dovuti.

4. Differenza tra “alimenti” e “mantenimento”

È importante distinguere:

  • Alimenti: coprono bisogni essenziali.
  • Assegno di mantenimento: comprende anche spese per istruzione, casa, vita quotidiana.

In entrambi i casi, se l’obbligo è stabilito dal giudice, il mancato pagamento comporta conseguenze.

5. Quando non si rischia il penale?

Se non paghi perché:

  • Hai perso il lavoro.
  • Hai una grave e documentata impossibilità economica.

Devi però chiedere subito la modifica dell’assegno al tribunale.

Non puoi decidere autonomamente di sospendere o ridurre i pagamenti.

In sintesi

Se non paghi:

  • Rischi un procedimento penale.
  • Subisci pignoramenti.
  • Accumuli debiti che non si cancellano.

 

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