In pratica: è una querela “di risposta”.
1. Cos’è la querela
La querela è l’atto con cui la persona offesa manifesta la volontà che si proceda penalmente per un reato perseguibile a querela di parte (es. diffamazione, lesioni lievi, minaccia semplice).
Va presentata entro 3 mesi dal fatto (salvo casi particolari).
2. Quando si parla di controquerela
Si parla di controquerela quando:
- una persona riceve una querela;
- ritiene che l’altra parte abbia commesso a sua volta un reato (ad esempio diffamazione, calunnia, minaccia);
- presenta una nuova querela contro il primo querelante.
È frequente nei conflitti tra privati (liti di vicinato, discussioni familiari, controversie online).
3. Attenzione alla calunnia
Se qualcuno presenta una querela sapendo che il fatto è falso, può integrare il reato di calunnia (art. 368 del Codice Penale), punito con pene molto gravi (reclusione da 2 a 6 anni, e anche di più in casi aggravati).
Per questo è importante distinguere tra:
- querela infondata ma in buona fede (non è reato);
- querela volutamente falsa (può essere calunnia).
4. Cosa succede dopo
Se vengono presentate querela e controquerela:
- il Pubblico Ministero può riunire i procedimenti;
- si avviano indagini su entrambe le posizioni;
- il giudice valuterà responsabilità e attendibilità delle parti.
5. Possibile remissione
Nei reati procedibili a querela, è possibile la remissione della querela (cioè il ritiro), che estingue il reato se accettata dall’imputato.
Spesso, nei casi di controquerela, le parti arrivano a un accordo e rimettono reciprocamente le querele.
In sintesi
La controquerela è semplicemente:
- una querela presentata in risposta a un’altra querela;
- uno strumento di tutela se si ritiene di aver subito un reato;
- non una “difesa automatica”, ma un nuovo procedimento da valutare autonomamente.