In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 183 c.p.p., qualora l’imputato formuli una richiesta di rito abbreviato” (Cassazione penale 40550/21).

La prolungata, ma temporaneamente vana, attesa del difensore indicato dal M. e tenuto conto della congruità del lasso temporale decorso non ha comportato alcuna illegittimità della prima prova, considerando anche il determinante fattore che un’eccessiva protrazione dell’attesa avrebbe potuto incidere sull’attendibilità ed efficacia dell’accertamento e, quindi, sulla corrispondenza reale dell’esito della rilevazione del tasso alcolemico ai fini della verifica della eventuale configurabilità della violazione di cui all’art. 186 C.d.S.” (Cassazione civile 27378/21).

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità – occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni connessione con il suo stato di alterazione alcolica” (Cassazione penale 40268/19).

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