
Art. 610 Codice Penale
Chiunque, con violenza o minaccia, costringealtri a fare, tollerare, od omettere qualche cosaè punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono lecondizioni prevedute dall’articolo 339.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fattoè commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.
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