OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE FORZATA – NORMATIVA
Codice di procedura civile Art. 615 - Forma dell'opposizione Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si...
Il rito abbreviato condizionato è una variante del rito abbreviato nel processo penale italiano. Consente all’imputato di chiedere che il processo sia definito allo stato degli atti, a condizione che venga assunta una specifica prova ritenuta decisiva ai fini della decisione.
La richiesta viene presentata durante l’udienza preliminare (o nei casi previsti, prima del dibattimento) e deve indicare in modo preciso quale prova si chiede di acquisire e perché è rilevante. Il giudice valuta se la prova richiesta è necessaria, non superflua e compatibile con le finalità di celerità del rito.
Se il giudice accoglie la richiesta, dispone l’assunzione della prova indicata e poi decide il processo con rito abbreviato. Se invece la respinge, l’imputato può scegliere se procedere comunque con il rito abbreviato “semplice” oppure proseguire con il rito ordinario.
Come il rito abbreviato ordinario, anche quello condizionato comporta il beneficio della riduzione di un terzo della pena in caso di condanna. La sua funzione è bilanciare l’esigenza di rapidità del processo con il diritto di difesa dell’imputato.