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REATO DI FURTO AGGIORNATO – ART. 624 CODICE PENALE
1. Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione. 2. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia […]