La crescente esposizione dei minori alle piattaforme social pone interrogativi che coinvolgono il diritto penale, civile e costituzionale, oltre al rapporto tra libertà tecnologica e doveri di controllo da parte delle famiglie, delle scuole e delle imprese digitali.
Il quadro normativo italiano
In Italia il principale riferimento normativo è rappresentato dalla legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo, che definisce il fenomeno come qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, denigrazione o diffusione illecita di contenuti realizzata tramite strumenti telematici ai danni di un minore.
La legge attribuisce particolare importanza alla prevenzione e alla tutela educativa, prevedendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e la possibilità per il minore ultraquattordicenne — o per i genitori — di richiedere direttamente al gestore della piattaforma la rimozione dei contenuti offensivi.
Qualora il provider non intervenga entro quarantotto ore, è possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che può ordinare l’oscuramento o la cancellazione del materiale.
Dal punto di vista penalistico, i comportamenti commessi online possono integrare diversi reati già previsti dal codice penale, tra cui diffamazione aggravata, minacce, trattamento illecito di dati personali, sostituzione di persona e atti persecutori.
La responsabilità delle piattaforme digitali
Uno degli aspetti più controversi riguarda il ruolo delle società che gestiscono i social network. Le piattaforme digitali si presentano tradizionalmente come meri intermediari tecnologici, sostenendo di non poter controllare preventivamente tutti i contenuti caricati dagli utenti.
Tuttavia, la crescente incidenza di episodi lesivi ha alimentato il dibattito sulla necessità di rafforzare gli obblighi di vigilanza. A livello europeo, il Digital Services Act ha introdotto nuovi doveri di trasparenza e sistemi più rapidi di segnalazione e rimozione dei contenuti illegali.
Il problema si pone con particolare urgenza nei confronti dei minori, spesso incapaci di percepire pienamente i rischi della condivisione online. Algoritmi progettati per massimizzare l’interazione possono contribuire alla diffusione di contenuti dannosi, amplificando fenomeni di emulazione o pressione psicologica.
La questione centrale riguarda dunque il bilanciamento tra libertà economica delle piattaforme, tutela della privacy e protezione dell’integrità psicofisica dei minori.
Il ruolo dei genitori e la responsabilità educativa
La cronaca giudiziaria ha evidenziato anche il tema della responsabilità genitoriale. In ambito civile, i genitori possono essere chiamati a rispondere dei danni cagionati dai figli minori ai sensi dell’articolo 2048 del codice civile, salvo dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.
La responsabilità non si limita al controllo materiale degli strumenti tecnologici, ma comprende un più ampio dovere educativo. La giurisprudenza sottolinea infatti che l’accesso precoce ai social network richiede un’attività costante di formazione sui rischi della rete, sulla gestione dei dati personali e sul rispetto degli altri utenti.
La dimensione educativa assume quindi un rilievo centrale, poiché il contrasto agli abusi digitali non può essere affidato esclusivamente alla repressione penale.
Il diritto alla riservatezza del minore
L’ambiente digitale ha trasformato profondamente anche il concetto di privacy minorile. La pubblicazione continua di immagini e informazioni personali da parte dei genitori — fenomeno noto come “sharenting” — solleva interrogativi circa il diritto del minore alla costruzione autonoma della propria identità digitale.
In alcuni casi, i tribunali italiani hanno riconosciuto il diritto del minore a opporsi alla diffusione della propria immagine online quando questa possa compromettere il suo sviluppo personale o la sua dignità.
La tutela dei dati personali assume dunque un significato particolarmente intenso nel caso dei minori, considerati soggetti meritevoli di una protezione rafforzata anche dal diritto europeo.