RAPINA DEL CELLULARE – CASSAZIONE
Cassazione Penale, n. 08138 del 02.12.2021-07.03.2022, Sez. 2 “È principio di diritto quello secondo cui, in tema di reato, integri il relativo fatto tipico, ex art. 628 c.p., la condotta...
Il termine per far valere la garanzia è di 2 anni dalla consegna del bene.
Chiaramente, si parla di un prodotto difettoso, ossia un qualcosa che presenta un difetto e quindi una difformità rispetto a ciò che si intendeva comprare.
Suddetta difformità, non deve essere conosciuta dal consumatore all’atto d’acquisto, e, soprattutto, non deve essere stata causata dall’acquirente stesso.
Conservando la prova dell’acquisto (scontrino/fattura) l’acquirente potrà far valere la garanzia direttamente col venditore o con il responsabile dell’esercizio commerciale, ed in caso di diniego, potrà rivolgersi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avv. Flavio Falchi