ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO
L'art. 527 del codice penale contemplava l’ipotesi di reato del compimento di atti osceni in luogo pubblico prevedendo che "chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie...
Il termine per far valere la garanzia è di 2 anni dalla consegna del bene.
Chiaramente, si parla di un prodotto difettoso, ossia un qualcosa che presenta un difetto e quindi una difformità rispetto a ciò che si intendeva comprare.
Suddetta difformità, non deve essere conosciuta dal consumatore all’atto d’acquisto, e, soprattutto, non deve essere stata causata dall’acquirente stesso.
Conservando la prova dell’acquisto (scontrino/fattura) l’acquirente potrà far valere la garanzia direttamente col venditore o con il responsabile dell’esercizio commerciale, ed in caso di diniego, potrà rivolgersi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avv. Flavio Falchi