1. Principi generali

L’obbligo di mantenimento dei figli spetta a entrambi i genitori in proporzione alle loro capacità economiche e non si esaurisce nel solo vitto o alloggio, ma comprende tutti gli oneri necessari per la crescita, l’istruzione e il benessere del figlio.

2. I criteri principali usati per quantificare l’assegno

Il giudice valuta vari fattori, tra i quali:

  • Esigenze attuali del figlio, incluse spese per scuola, salute, attività extrascolastiche, abbigliamento, alimentazione.
  • Tenore di vita goduto prima della separazione, per cercare di mantenerlo dopo.
  • Tempi di permanenza presso ciascun genitore, perché maggiore è la presenza, maggiori sono le spese dirette sostenute.
  • Redditi e risorse economiche di ciascun genitore, incluse pensioni, patrimoni e altre entrate.
  • Valore economico dei compiti di cura svolti da ciascun genitore (ad esempio, se uno dei due si occupa di fatto dei figli senza lavoro retribuito).
  • Eventuale assegnazione della casa familiare, che influenza l’equilibrio economico tra le parti.

3. Modalità di calcolo pratiche

Per quanto non esista una tabella nazionale, nella pratica giudiziaria vengono spesso usati criteri orientativi come:

  • parametrare l’assegno in relazione ai redditi netti dei genitori;
  • orientativamente, in alcune prassi, l’assegno per un figlio può situarsi tra una percentuale significativa del reddito del genitore obbligato (es. circa un quarto o un terzo del suo reddito netto, variabile in base alle circostanze e all’assegnazione della casa domestica);
  • la cifra può aumentare con il numero dei figli, ma non in modo strettamente proporzionale.

In molte decisioni giudiziarie attuali si considera che l’importo difficilmente sia inferiore a una soglia minima mensile di alcune centinaia di euro (per esempio intorno a 200-250 euro per un figlio con redditi modesti), aumentando in funzione delle condizioni economiche dei genitori e delle esigenze del figlio stesso.

4. Accordo tra genitori

Se i genitori raggiungono un accordo consensuale sull’importo, il giudice di norma lo omologa purché sia conforme all’interesse del figlio e rispetti i criteri di equità.

5. Revisione dell’assegno

L’importo dell’assegno può essere rivisto nel tempo se cambiano in modo significativo le condizioni economiche di uno dei genitori, oppure se cambiano le esigenze dei figli (ad esempio con l’avanzare dell’età, spese scolastiche maggiori, ecc.).


 

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