L’ESITO DEL PROCESSO PENALE: LE FORMULE ASSOLUTORIE
La Cass. Pen. n. 2548/2015 sottolinea la circostanza in cui il giudice dovrà pronunciare sentenza di condanna ritenendo che “la regola di giudizio compendiata nella formula al di là di...
L’obbligo di mantenimento dei figli spetta a entrambi i genitori in proporzione alle loro capacità economiche e non si esaurisce nel solo vitto o alloggio, ma comprende tutti gli oneri necessari per la crescita, l’istruzione e il benessere del figlio.
Il giudice valuta vari fattori, tra i quali:
Per quanto non esista una tabella nazionale, nella pratica giudiziaria vengono spesso usati criteri orientativi come:
In molte decisioni giudiziarie attuali si considera che l’importo difficilmente sia inferiore a una soglia minima mensile di alcune centinaia di euro (per esempio intorno a 200-250 euro per un figlio con redditi modesti), aumentando in funzione delle condizioni economiche dei genitori e delle esigenze del figlio stesso.
Se i genitori raggiungono un accordo consensuale sull’importo, il giudice di norma lo omologa purché sia conforme all’interesse del figlio e rispetti i criteri di equità.
L’importo dell’assegno può essere rivisto nel tempo se cambiano in modo significativo le condizioni economiche di uno dei genitori, oppure se cambiano le esigenze dei figli (ad esempio con l’avanzare dell’età, spese scolastiche maggiori, ecc.).