GARANZIE DEL LAVORATORE: FERIE, IMPEDIMENTI, MATERNITÀ
Codice del Lavoro Articolo 24 Riposo domenicale, festivo e annuale (sostituisce l’art. 2109 cod. civ.) 1. Il lavoratore dipendente ha diritto a un giorno di riposo ogni sette di lavoro,...
L’indennità di trasferta è la somma riconosciuta al lavoratore inviato temporaneamente a svolgere la propria attività in un luogo diverso dalla sede abituale di lavoro. La disciplina di riferimento si trova nell’art. 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, oltre che nei contratti collettivi nazionali di categoria (CCNL).
Spetta nei casi di trasferta temporanea fuori dal comune in cui si trova la sede di lavoro. Non va confusa con il trasferimento (che è definitivo) né con il lavoro svolto abitualmente in luoghi variabili (come per i trasfertisti).
Il calcolo dipende da quanto previsto dal contratto collettivo applicato e dalle modalità di rimborso adottate dall’azienda. In genere si distinguono tre sistemi:
L’azienda riconosce una somma giornaliera predeterminata, indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute.
Dal punto di vista fiscale:
Le somme eccedenti tali limiti sono tassate come reddito da lavoro dipendente.
Vengono rimborsate le spese effettivamente documentate (vitto, alloggio, trasporto). In questo caso:
Prevede una combinazione tra rimborso documentato (ad esempio hotel) e quota forfettaria per altre spese.
Il lavoratore “trasfertista”, che per contratto opera stabilmente in luoghi sempre diversi, segue regole fiscali differenti e non beneficia delle stesse soglie di esenzione previste per le trasferte occasionali.
In sintesi, l’indennità di trasferta si calcola in base al sistema scelto dall’azienda e alle regole del contratto collettivo, con specifici limiti fiscali che ne determinano la parte imponibile e quella esente.