Il reato di istigazione a delinquere è previsto dall’articolo 414 del codice penale italiano e consiste nel pubblicamente incitare o spingere altre persone a commettere uno o più reati.

  • Condotta: l’agente istiga, cioè invita, sollecita o incoraggia altri a commettere reati. Non serve che il reato venga effettivamente commesso.
  • Pubblicità: l’istigazione deve avvenire in pubblico (ad esempio tramite discorsi, social network, stampa, manifestazioni).
  • Oggetto: può riguardare uno o più reati, anche specifici oppure in generale.

Differenza da altri reati

Si distingue dall’apologia di reato, che consiste nel lodare o giustificare pubblicamente comportamenti criminali, mentre l’istigazione è un invito diretto a commetterli.

Elemento soggettivo

È richiesto il dolo, cioè la volontà consapevole di incitare altri a delinquere.

Pena

La pena varia a seconda della gravità:

  • istigazione generica a commettere reati: reclusione fino a 5 anni
  • se riguarda reati particolarmente gravi: pene più elevate
  • sono previste aggravanti, ad esempio se l’istigazione riguarda delitti di terrorismo o violenza

Nota importante

Non è necessario che qualcuno raccolga l’invito: il reato si consuma già con la semplice istigazione pubblica, perché si tutela l’ordine pubblico e si previene il rischio che i reati vengano effettivamente commessi.

 

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