Il reato di istigazione a delinquere è previsto dall’articolo 414 del codice penale italiano e consiste nel pubblicamente incitare o spingere altre persone a commettere uno o più reati.
- Condotta: l’agente istiga, cioè invita, sollecita o incoraggia altri a commettere reati. Non serve che il reato venga effettivamente commesso.
- Pubblicità: l’istigazione deve avvenire in pubblico (ad esempio tramite discorsi, social network, stampa, manifestazioni).
- Oggetto: può riguardare uno o più reati, anche specifici oppure in generale.
Differenza da altri reati
Si distingue dall’apologia di reato, che consiste nel lodare o giustificare pubblicamente comportamenti criminali, mentre l’istigazione è un invito diretto a commetterli.
Elemento soggettivo
È richiesto il dolo, cioè la volontà consapevole di incitare altri a delinquere.
Pena
La pena varia a seconda della gravità:
- istigazione generica a commettere reati: reclusione fino a 5 anni
- se riguarda reati particolarmente gravi: pene più elevate
- sono previste aggravanti, ad esempio se l’istigazione riguarda delitti di terrorismo o violenza
Nota importante
Non è necessario che qualcuno raccolga l’invito: il reato si consuma già con la semplice istigazione pubblica, perché si tutela l’ordine pubblico e si previene il rischio che i reati vengano effettivamente commessi.