ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO – COSA DICE LA LEGGE
https://www.lavoro.gov.it/archivio-doc-pregressi/AreaSociale_AgenziaTerzoSettore/Leqqe_266_91.pdf
Secondo l’art. 180 del Codice della Strada chi guida non avendo con sé i documenti (come patente o carta di circolazione) sarà soggetto ad una sanzione amministrativa da 41 a 168 € per le autovetture e da 25 a 99€ per i ciclomotori.
In aggiunta, il soggetto fermato avrà l’obbligo di recarsi entro il termine stabilito (indicato all’interno della sanzione amministrativa) presso gli uffici di Polizia per esibire i documenti di cui non era in possesso al momento del fermo; qualora non si presentasse, ” Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682″.
Avv. Flavio Falchi