Nel contratto di locazione, la ripartizione delle spese tra inquilino e proprietario segue criteri stabiliti dalla legge e, in parte, dagli accordi contrattuali. La disciplina generale è contenuta nel Codice Civile, oltre che negli accordi territoriali e nei regolamenti condominiali.
Spese a carico dell’inquilino
In linea generale, l’inquilino deve sostenere:
- Spese ordinarie di manutenzione (piccole riparazioni dovute all’uso);
- Spese condominiali ordinarie (pulizia scale, luce parti comuni, ascensore per uso ordinario, manutenzione giardino);
- Utenze (luce, gas, acqua, rifiuti);
- Manutenzione ordinaria della caldaia e controlli periodici;
- Riparazioni di modesta entità (rubinetti, serrature, tapparelle, ecc.).
Si tratta di costi legati all’utilizzo quotidiano dell’immobile.
Spese a carico del proprietario
Restano invece a carico del locatore:
- Manutenzione straordinaria (rifacimento tetto, facciata, impianti);
- Sostituzione integrale della caldaia o di impianti obsoleti;
- Spese strutturali dell’edificio;
- Adeguamenti normativi dell’immobile;
- Quota straordinaria condominiale deliberata per lavori importanti.
Il proprietario deve garantire che l’immobile sia in buono stato e idoneo all’uso abitativo per tutta la durata del contratto.
Il ruolo del contratto
Il contratto può specificare in modo dettagliato la ripartizione delle spese, ma non può derogare alle norme inderogabili previste per le locazioni abitative. In caso di dubbio, spesso si fa riferimento alle tabelle di ripartizione elaborate a livello territoriale o agli usi locali.
Spese condominiali: attenzione ai dettagli
L’amministratore di condominio emette il rendiconto al proprietario, ma quest’ultimo può richiedere all’inquilino il rimborso delle spese di sua competenza. L’inquilino ha diritto di chiedere la documentazione giustificativa.
In sintesi, la regola generale è semplice:
- ordinario = inquilino
- straordinario = proprietario