Chi può chiedere il cambio

  • Entrambi i genitori, se il figlio è minorenne
  • Il figlio maggiorenne, personalmente
  • Il tutore, se presente

Se uno dei genitori non è d’accordo, decide il Giudice.


 Motivi ammessi

Il cambio è consentito solo per motivi validi, ad esempio:

  • Cognome ridicolo, vergognoso o discriminante
  • Riconoscimento da parte di un genitore successivo
  • Aggiunta del cognome dell’altro genitore
  • Situazioni familiari particolari (abbandono, assenza, violenza, ecc.)
  • Interesse concreto del minore

 A chi presentare la domanda

La richiesta va presentata al:

Prefetto della provincia di residenza


 Come fare la domanda

Serve un’istanza scritta che contenga:

  • Dati del minore
  • Cognome attuale e cognome richiesto
  • Motivazione dettagliata
  • Firma di entrambi i genitori

 Documenti richiesti (in genere):

  • Documento di identità dei genitori
  • Certificato di nascita del minore
  • Stato di famiglia
  • Eventuale consenso scritto dell’altro genitore
  • Marca da bollo (importo variabile)

 Cosa succede dopo

  1. Il Prefetto valuta la richiesta
  2. Se la ritiene fondata:
    • dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio (30 giorni)
  3. Se non ci sono opposizioni:
    • emette il decreto di cambio cognome
  4. Il Comune aggiorna gli atti di stato civile

Tempi medi: da 3 a 12 mesi


 Caso di disaccordo tra i genitori

Se uno dei due si oppone:

  • serve un ricorso al Tribunale
  • decide il Giudice, valutando l’interesse del minore

 Aggiunta del doppio cognome

È possibile:

  • aggiungere il cognome dell’altro genitore
  • scegliere l’ordine dei cognomi
    (soprattutto per i figli nati dopo le recenti sentenze della Corte Costituzionale)

 

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.