L’ipotesi classica in cui il locatore deve risarcire il danno, è quando l’immobile in fitto è affetto da vizi sostanziali che ne diminuiscono la possibilità di godimento in maniera concreta.

Difatti, il proprietario deve garantire all’inquilino l’assenza di vizi, ossia il mantenimento della cosa pattuita nella medesima condizione stabilità nel contratto.

Pertanto, durante il periodo di fitto il proprietario sarà tenuto ad effettuare le riparazioni necessarie, ovvero tutte quelle che non sono ricomprese nella manutenzione ordinaria.

La violazione di suddette garanzie costituisce presupposto fondamentale che consente al conduttore di fare una richiesta di risarcimento dei danni contro il proprietario dell’immobile.

 

Si ricorda che qualora il proprietario provveda all’eliminazione del vizio, non sarà necessario il risarcimento del danno a meno che non avvenga con ritardo.

 

Avv. Flavio Falchi

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