Cosa succede se non si fa la successione?
1. Obbligo di dichiarazione La dichiarazione di successione va presentata all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data del decesso, quando il defunto lascia beni o diritti (immobili, conti...
La lettera di messa in mora è una comunicazione formale con cui il creditore invita il debitore ad adempiere a un obbligo non rispettato, entro un termine preciso.
In ambito giuridico, si parla di “costituzione in mora del debitore”, disciplinata dall’articolo 1219 del Codice Civile, secondo cui il debitore viene costituito in mora mediante una richiesta o intimazione scritta.
La lettera è utile in tutti i casi di inadempimento, ad esempio per:
Inviare una messa in mora è spesso un passaggio preliminare prima di avviare un’azione legale, perché dimostra che il creditore ha formalmente richiesto l’adempimento. Inoltre, può interrompere i termini di prescrizione del credito. (Brocardi)
La legge prevede alcuni casi in cui il debitore è considerato in mora automaticamente, senza bisogno di una comunicazione scritta:
Per avere valore probatorio, la messa in mora deve essere trasmessa con strumenti che consentano di dimostrare l’avvenuta ricezione, come:
La comunicazione dovrebbe contenere:
Oggetto: Diffida e costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c.
Io sottoscritto/a [nome e cognome], nato/a a [luogo] il [data], residente in [indirizzo], con la presente Le contesto il mancato adempimento relativo a [descrizione del rapporto o del debito].
In particolare, risulta ancora insoluto l’importo di euro [importo], dovuto in forza di [contratto, fattura, prestito, accordo], con scadenza fissata al [data].
La invito e diffido pertanto a provvedere al pagamento della somma dovuta entro e non oltre [numero] giorni dal ricevimento della presente, mediante bonifico sul seguente IBAN: [IBAN].
Decorso inutilmente tale termine, mi vedrò costretto/a ad adire le vie legali per il recupero del credito, con aggravio di interessi, spese e competenze a Suo carico.
La presente vale quale formale costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 del Codice Civile.
Luogo e data
Firma
La mancata risposta non equivale automaticamente a un riconoscimento del debito.
Tuttavia, se il debitore non paga né contesta formalmente la richiesta, il creditore può procedere con ulteriori azioni, tra cui:
Dal momento della costituzione in mora, possono inoltre maturare interessi moratori e il debitore può essere chiamato a sostenere le spese legali sostenute dal creditore.