La messa in sicurezza dei balconi è un tema ricorrente nelle controversie condominiali e richiede di distinguere tra diverse tipologie di balconi per individuare correttamente chi debba sostenere i costi degli interventi.

Il principio fondamentale è che la ripartizione delle spese dipende dalla natura del balcone e dalla funzione che esso svolge rispetto al fabbricato.

1) Balconi aggettanti

I balconi “a sbalzo”, che sporgono rispetto alla facciata e non sono incassati nella struttura dell’edificio, sono considerati parti di proprietà esclusiva dell’unità immobiliare cui accedono. In questo caso, la messa in sicurezza di soletta, frontalini, pavimentazione, impermeabilizzazione e sottobalcone è a carico del singolo proprietario, poiché tali elementi non svolgono funzione portante né rientrano nelle parti comuni.

2) Balconi incassati o strutturali

Quando il balcone è incassato nella sagoma dell’edificio o funge da elemento strutturale del solaio dell’appartamento inferiore, esso partecipa alla funzionalità statica del fabbricato. Le spese relative alla soletta e agli elementi strutturali vanno quindi ripartite tra i condomini interessati secondo l’articolo 1123 c.c., generalmente in proporzione ai millesimi.

3) Parti decorative e facciata

Gli elementi decorativi – come frontalini, rivestimenti, parapetti ornamentali, fasce estetiche – possono essere qualificati beni comuni, se contribuiscono all’aspetto architettonico dell’edificio. In tal caso, le spese per il loro ripristino ricadono su tutti i condomini, perché attinenti al decoro della facciata, bene collettivo.

4) Messa in sicurezza urgente

Se vi è pericolo immediato di distacco di parti del balcone, l’amministratore può disporre lavori urgenti e successivamente imputare la spesa al soggetto obbligato secondo i criteri sopra indicati. La qualificazione dell’intervento – esclusivo o condominiale – viene valutata in base alla natura dell’elemento danneggiato.

In conclusione, la ripartizione delle spese per la messa in sicurezza dei balconi richiede un’analisi tecnica: spese al proprietario per balconi aggettanti e parti non decorative; spese condominiali per elementi strutturali o decorativi che concorrono all’architettura dell’edificio. Una corretta valutazione preliminare evita contestazioni e consente interventi immediati per la tutela della sicurezza.

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