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Di seguito, alcune norme o sentenze utili per valutare quando la propria vacanza ha subito un danno (es. una truffa) e quando si può chiedere il risarcimento comprensivo del rimborso di tutte le spese sostenute per l’organizzazione del viaggio.

1) Art. 2059 Codice Civile

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

Note

La giurisprudenza ritiene che, per il danno morale, il risarcimento debba essere liquidato non sulla base di criteri legati alla capacità di produrre reddito ma con una valutazione equitativa.

 

 

2) Art. 2043 Codice Civile

Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

 

3) ART. 47 ( Codice del Turismo,  Decreto legislativo 23.05.2011 n° 79)

(Danno da vacanza rovinata)

  1. Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista puo’ chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilita’ dell’occasione perduta.
  2. Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45.

 

  1. A) Cassazione n. 7256/2012 per il danno non patrimoniale è sufficiente la prova del solo inadempimento da parte dell’operatore turistico: “Se, quando il danno non patrimoniale scaturisce da inadempimento contrattuale, il risarcimento è regolato dalle norme dettate in materia, e quindi, dagli artt. 1218, 1223 e 1225 c.c., e valgono le specifiche regole del settore circa l’onere della prova, come specificate da Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533 (Sez. Un. n. 26972 del 2008, p.4.7.). Se, in base al principio affermato in quest’ultima decisione richiamata, il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte e sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento. Se, nell’ipotesi di inesatto adempimento grava sempre sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento.Se il danno-conseguenza deve essere allegato e provato e, per i pregiudizi non patrimoniali attinenti a un bene immateriale, la prova presuntiva è destinata ad assumere particolare rilievo e potrà costituire anche l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, a condizione che il danneggiato alleghi tutti gli elementi idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto (Sez. Un. n. 26972 del 2008, p.4.10).Ne consegue che, in tema di danno non patrimoniale “da vacanza rovinata”, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata, la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sè la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell’attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero”.
  2. B) Corte di cassazione sentenza n. 1033/2013: Sulla natura del danno da vacanza rovinata: «Sulla scia del nuovo orientamento, questa stessa sezione ha successivamente affermato (Cass. Sez. III, n. 4053 del 2009) che il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d’animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 cod. pen. In definitiva, nel nostro sistema il cosiddetto danno da vacanza rovinata viene ormai ricompreso nell’ipotesi di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello morale».
  3. C) Cassazione sent. 19283/2010: «In base tali principi, la società è chiamata,’ a rispondere delle conseguenze giuridiche, compreso il risarcimento del danno non patrimoniale, della condotta (commissiva od omissiva) dei propri dipendenti ed ausiliari, che configuri un reato e sia stato commesso nell’esercizio delle incombenze cui essi sono adibiti (artt. 185 cod. pen. artt. 2049 e 2059 cod. civ.). …..  Sotto un profilo più generale va richiamata l’orientamento di questa Corte, per cui l’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nel D.Lgs. n. 111 del 1995, art. 14 emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (esterni all’organizzatore turistico), salvo il diritto della stessa a rivalersi nei confronti di questi ultimi (Cass. 29 febbraio 2008 n. 5531)».

 

Avv. Flavio Falchi

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