La contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza può risultare illegittima quando l’alcol test non viene eseguito nel rispetto delle regole previste dalla legge e dai protocolli tecnici. L’affidabilità dell’accertamento, infatti, è condizione essenziale perché il risultato possa essere utilizzato come prova.
L’etilometro deve essere regolarmente omologato e sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. In assenza della documentazione che attesti tali controlli, l’esito dell’esame può essere messo in discussione. Anche il mancato rispetto dell’intervallo minimo tra le due prove (normalmente cinque minuti) può rendere l’accertamento inattendibile.
Un ulteriore profilo di irregolarità riguarda l’informazione al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l’esecuzione del test, come previsto dall’art. 186 del Codice della Strada. L’omesso avviso può determinare la nullità dell’atto se incide sul diritto di difesa.
Vi sono poi casi in cui l’accertamento avviene in condizioni non corrette: ad esempio, quando il conducente ha appena assunto sostanze che possono alterare temporaneamente il risultato (collutori alcolici, farmaci), oppure quando non viene rispettato il periodo di osservazione prima della prova.
Se emergono irregolarità, l’automobilista può impugnare il verbale davanti al Giudice competente, chiedendo la verifica della regolarità dell’apparecchio e della procedura seguita. In presenza di vizi sostanziali o formali, la sanzione – amministrativa o penale – può essere annullata.