RIFORMA FISCALE – TESTO PDF
http://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.1038.19PDL0031670.pdf
È un mezzo di ricerca della prova finalizzato a rilevare tracce del reato o altri effetti dello stesso, su persone, luoghi o cose (art. 244).
Può essere:
1) personale
2) locale: all’interno del luogo ove è stato commesso il reato o si presume vi siano tracce dello stesso
3) reale: su oggetti o cose riconducibili al reato.
L’ispezione può essere espletata durante le indagini preliminari, ad opera della P.G. procedente o del P.M. (art. 364), ovvero durante il dibattimento (quindi in corso di processo) disposta dal giudice di sua iniziativa o su istanza di parte.
Quando l’ispezione è inerente a luoghi o cose, il relativo decreto va notificato all’interessato, mentre per quanto riguarda il difensore, lo stesso ha sempre diritto di assistere al compimento di un’ispezione.