1. Funzione della pena
Nel diritto penale la pena ha più funzioni:
- retributiva: risposta dello Stato al reato
- preventiva generale: dissuadere la collettività dal commettere reati
- preventiva speciale: evitare che il reo commetta nuovi reati
- rieducativa: favorire il reinserimento sociale del condannato
La Costituzione stabilisce che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato e non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.
2. Tipi di pene
Le pene si distinguono in:
- pene principali
- pene accessorie
- misure di sicurezza (non sempre considerate pene in senso stretto)
3. Pene principali
A) Pene detentive
Comportano la limitazione della libertà personale.
- Ergastolo
Pena perpetua, con possibilità di benefici solo dopo molti anni.
- Reclusione
Prevista per i delitti. Ha una durata variabile, da pochi giorni fino a molti anni.
- Arresto
Previsto per le contravvenzioni, con durata più breve rispetto alla reclusione.
B) Pene pecuniarie
Comportano il pagamento di una somma di denaro allo Stato.
- Multa
Prevista per i delitti.
- Ammenda
Prevista per le contravvenzioni.
Le pene pecuniarie possono essere:
- fisse
- a giorni
- convertite in pene sostitutive in caso di insolvenza
4. Pene accessorie
Si applicano insieme alla pena principale e incidono su diritti e capacità giuridiche.
Le principali sono:
- interdizione dai pubblici uffici
- interdizione da una professione o da un’arte
- sospensione o revoca di licenze e autorizzazioni
- incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
- perdita o sospensione della responsabilità genitoriale
Possono essere:
- automatiche
- disposte dal giudice caso per caso
5. Delitti e contravvenzioni
La distinzione fondamentale nel diritto penale è tra:
- delitti: reati più gravi, puniti con reclusione o multa
- contravvenzioni: reati meno gravi, puniti con arresto o ammenda
Questa distinzione incide su:
- tipo di pena
- tentativo
- prescrizione
- regime di imputazione
6. Pene sostitutive e alternative
Per evitare il carcere nei casi meno gravi, l’ordinamento prevede:
- sospensione condizionale della pena
- lavori di pubblica utilità
- detenzione domiciliare
- affidamento in prova ai servizi sociali
- semilibertà
Queste misure mirano a:
- ridurre la carcerazione
- favorire la rieducazione
- limitare la recidiva
7. Circostanze e determinazione della pena
La pena concreta viene stabilita dal giudice tenendo conto di:
- gravità del fatto
- personalità dell’imputato
- circostanze aggravanti e attenuanti
- recidiva
- comportamento successivo al reato
La pena può essere:
- aumentata
- diminuita
- bilanciata tra aggravanti e attenuanti
8. Estinzione della pena e del reato
La pena o il reato possono estinguersi per:
- prescrizione
- amnistia
- indulto
- morte del reo
- perdono giudiziale (per i minori)
9. Misure di sicurezza
Non sono vere e proprie pene, ma strumenti di tutela sociale.
Si applicano a soggetti:
- socialmente pericolosi
- anche non imputabili
Esempi:
- libertà vigilata
- ricovero in strutture speciali
- confisca
10. Schema riassuntivo finale
Il sistema delle pene penali è:
- graduato
- proporzionato
- orientato alla rieducazione
- affiancato da misure alternative e di sicurezza