All’esito delle indagini preliminari espletate, il Pubblico Ministero qualora ritenga improcedibile l’azione penale (ad esempio per difetto di querela), infondata la notizia di reato (elementi raccolti non idonei a sostenere l’accusa in giudizio), ignoti gli autori o non punibile l’indagato per particolare tenuità del fatto (ex art. 131 bis Codice Penale) può chiedere al G.I.P. l’archiviazione (art. 408).
Il giudice, se ritiene che la richiesta di archiviazione debba essere accolta, emette decreto di archiviazione restituendo gli atti al P.M. (In tale modo il procedimento penale è chiuso).
Qualora invece, la richiesta del PM non venga considerata accoglibile o vi sia opposizione da parte della persona offesa, il giudice deve fissare una data in cui verrà discussa in udienza la possibilità di archiviare o meno, ove vengono chiamate le parti a formulare le proprie deduzioni.
All’esito dell’udienza il giudice procedente potrà:
– disporre l’archiviazione del procedimento con ordinanza;
– stabilire il compimento di ulteriori indagini;
– ordinare al PM di formulare l’imputazione contro l’indagato per procedere penalmente contro lo stesso (imputazione coatta).
Qualora venga disposta l’archiviazione nei confronti di un soggetto, le indagini contro di lui possono essere riaperte solo nell’ipotesi in cui sopraggiungano elementi nuovi e concreti.
Avv. Flavio Falchi
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