L’arresto in flagranza
Cos’è la flagranza (art. 382)
E’ in stato di flagranza:
chi viene colto nell’atto di compiere il delitto;
chi, subito dopo la commissione di un reato, è inseguito dalla P.G., dalla persona offesa o da un privato cittadino;
chi è sorpreso con cose o tracce riconducibili ad un reato appena commesso
Arresto obbligatorio (art. 380)
Gli ufficiali ed agenti di P.G. procedono all’arresto di chiunque e’ colto in flagranza di reato nell’ipotesi in cui si tratti:
di un delitto non colposo, consumato o tentato, punito con l’ergastolo, ovvero con la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni;
di uno dei delitti non colposi, anche solo tentati menzionati dall’art. 380, co.2°
Arresto facoltativo (art. 381)
Gli ufficiali ed agenti di P.G. hanno la facoltà (discrezionale) di arrestare chiunque sia colto in flagranza di:
delitto non colposo, compiuto o tentato, punito con la reclusione superiore nel massimo a 3 anni;
delitto colposo punito con pena non inferiore nel massimo a 5 anni;
uno dei delitti menzionati dall’art. 381 co. 2°, allorquando vi sia la necessità di interrompere un’attività criminosa consumata.
L’arresto deve essere motivato dalla gravità del fatto – reato o dalla pericolosità del soggetto agente (art. 381 comma 4 ), dai suoi precedenti penali (anche non specifici) e dal pericolo di fuga che deve rivestire il carattere della concretezza ed attualità.
Arresto in flagranza da parte di privati ( art. 383 )
Il privato cittadino può procedere all’arresto in flagranza del reo solo in specifiche circostanze:
deve trattarsi di delitti perseguibili d’ufficio che prevedono l’arresto obbligatorio;
deve essere dato immediato avviso alle autorità per segnalare il fatto e consegnare l’arrestato.
Avv. Flavio Falchi