Codice del Lavoro

Articolo 51
Diritto di sciopero
(sostituisce l’art. 2065 cod. civ.)

1. Salvi i limiti posti dalla legge a garanzia dei servizi pubblici essenziali, nonché i vincoli assunti mediante contratto, ogni associazione sindacale può proclamare lo sciopero, secondo modalità che non pregiudichino la sicurezza delle persone e degli impianti. I lavoratori che aderiscono allo sciopero non hanno diritto al compenso corrispondente all’attività lavorativa perduta.

 

Articolo 52
Sciopero nei settori dei trasporti pubblici e dell’igiene urbana
(sostituisce l’art. 2066 cod. civ.)

1. Le norme contenute negli articoli 53 e 54 si applicano nelle imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico aereo, marittimo, ferroviario o su strada, urbano e interurbano. Si applicano inoltre nelle imprese che svolgono servizi peculiarmente indispensabili per lo svolgimento delle attività di trasporto pubblico, quali servizi di assistenza al volo, servizi portuali e aeroportuali, servizi di assistenza ai viaggiatori sui mezzi di trasporto o nelle stazioni ferroviarie, porti o aeroporti, servizi di intervento di emergenza e manutenzione di impianti di ascensori e montacarichi. Si applicano inoltre nelle imprese ed enti pubblici che svolgono attività di igiene urbana, rimozione di rifiuti e loro trasferimento alle discariche o luoghi di smaltimento.
2. Qualora un’impresa svolga anche attività diverse, le norme contenute negli articoli 53 e 54 si applicano soltanto in riferimento agli scioperi riguardanti il personale addetto ai servizi indicati nel comma 1.
3. Le disposizioni contenute negli articoli 53 e 54 non si applicano alla proclamazione di forme di lotta sindacale diverse dall’astensione collettiva dal lavoro e in particolare allo sciopero virtuale.

 

Articolo 53
Proclamazione dello sciopero aziendale nei settori dei trasporti pubblici
e dell’igiene urbana
(sostituisce l’art. 2067 cod. civ.)

1. Ferma restando la disciplina generale dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, nei settori dei trasporti pubblici e dell’igiene urbana lo sciopero aziendale, anche se limitato a una parte del personale dipendente dall’impresa, può essere proclamato:
a) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, nella più recente elezione di rappresentanti sindacali estesa alla generalità dei lavoratori dipendenti dell’impresa, o della singola unità produttiva, entro l’ultimo triennio, abbia conseguito complessivamente più di metà dei voti espressi;
b) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, pur non rispondendo al requisito di cui alla lettera a), abbia sottoposto a referendum preventivo tra tutti i dipendenti dell’azienda, o della singola unità produttiva, la proclamazione dello sciopero e abbia ottenuto un numero di voti favorevoli complessivamente superiore alla metà dei voti espressi.
2. Il referendum di cui alla lettera b) del comma precedente è regolato mediante accordo tra l’impresa e le organizzazioni sindacali. In difetto di accordo applicabile, il referendum è organizzato e controllato, in ogni sua fase di svolgimento e di scrutinio dei voti, da un comitato costituito pariteticamente da un membro designato da ciascuna organizzazione interessata alla proclamazione dello sciopero e da altrettanti membri designati dall’impresa, più un membro ulteriore con funzioni di presidente, designato a maggioranza dai rappresentanti sindacali e dell’impresa.
3. In difetto del requisito di cui alla lettera a) del primo comma, è vincolata al referendum preventivo tra tutti i dipendenti dell’impresa anche l’organizzazione o la coalizione sindacale che estenda la propria rappresentanza soltanto a una determinata categoria professionale.

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