Τι να κάνετε σε περίπτωση κλοπής στην Ιταλία
Η κλοπή είναι ένα αδίκημα που μπορεί να συμβεί οποτεδήποτε και σε οποιοδήποτε μέρος, αφήνοντας τα θύματα με αίσθηση παραβίασης και ευάλωτης. Αν βρεθείτε θύμα κλοπής στην Ιταλία, είναι...
Codice del Lavoro
Articolo 51
Diritto di sciopero
(sostituisce l’art. 2065 cod. civ.)
1. Salvi i limiti posti dalla legge a garanzia dei servizi pubblici essenziali, nonché i vincoli assunti mediante contratto, ogni associazione sindacale può proclamare lo sciopero, secondo modalità che non pregiudichino la sicurezza delle persone e degli impianti. I lavoratori che aderiscono allo sciopero non hanno diritto al compenso corrispondente all’attività lavorativa perduta.
Articolo 52
Sciopero nei settori dei trasporti pubblici e dell’igiene urbana
(sostituisce l’art. 2066 cod. civ.)
1. Le norme contenute negli articoli 53 e 54 si applicano nelle imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico aereo, marittimo, ferroviario o su strada, urbano e interurbano. Si applicano inoltre nelle imprese che svolgono servizi peculiarmente indispensabili per lo svolgimento delle attività di trasporto pubblico, quali servizi di assistenza al volo, servizi portuali e aeroportuali, servizi di assistenza ai viaggiatori sui mezzi di trasporto o nelle stazioni ferroviarie, porti o aeroporti, servizi di intervento di emergenza e manutenzione di impianti di ascensori e montacarichi. Si applicano inoltre nelle imprese ed enti pubblici che svolgono attività di igiene urbana, rimozione di rifiuti e loro trasferimento alle discariche o luoghi di smaltimento.
2. Qualora un’impresa svolga anche attività diverse, le norme contenute negli articoli 53 e 54 si applicano soltanto in riferimento agli scioperi riguardanti il personale addetto ai servizi indicati nel comma 1.
3. Le disposizioni contenute negli articoli 53 e 54 non si applicano alla proclamazione di forme di lotta sindacale diverse dall’astensione collettiva dal lavoro e in particolare allo sciopero virtuale.
Articolo 53
Proclamazione dello sciopero aziendale nei settori dei trasporti pubblici
e dell’igiene urbana
(sostituisce l’art. 2067 cod. civ.)
1. Ferma restando la disciplina generale dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, nei settori dei trasporti pubblici e dell’igiene urbana lo sciopero aziendale, anche se limitato a una parte del personale dipendente dall’impresa, può essere proclamato:
a) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, nella più recente elezione di rappresentanti sindacali estesa alla generalità dei lavoratori dipendenti dell’impresa, o della singola unità produttiva, entro l’ultimo triennio, abbia conseguito complessivamente più di metà dei voti espressi;
b) da una organizzazione sindacale o coalizione di organizzazioni sindacali che, pur non rispondendo al requisito di cui alla lettera a), abbia sottoposto a referendum preventivo tra tutti i dipendenti dell’azienda, o della singola unità produttiva, la proclamazione dello sciopero e abbia ottenuto un numero di voti favorevoli complessivamente superiore alla metà dei voti espressi.
2. Il referendum di cui alla lettera b) del comma precedente è regolato mediante accordo tra l’impresa e le organizzazioni sindacali. In difetto di accordo applicabile, il referendum è organizzato e controllato, in ogni sua fase di svolgimento e di scrutinio dei voti, da un comitato costituito pariteticamente da un membro designato da ciascuna organizzazione interessata alla proclamazione dello sciopero e da altrettanti membri designati dall’impresa, più un membro ulteriore con funzioni di presidente, designato a maggioranza dai rappresentanti sindacali e dell’impresa.
3. In difetto del requisito di cui alla lettera a) del primo comma, è vincolata al referendum preventivo tra tutti i dipendenti dell’impresa anche l’organizzazione o la coalizione sindacale che estenda la propria rappresentanza soltanto a una determinata categoria professionale.