Quando la seconda casa è “ESENTE” da Canone RAI

  • Il Canone RAI è dovuto una sola volta per ogni nucleo familiare anagrafico (non per ogni immobile posseduto o per ogni televisore).  
  • Pertanto, se una famiglia possiede una seconda abitazione (seconda casa), e non apre un’utenza elettrica “residenziale” per quella seconda abitazione, non è previsto un secondo addebito.  
  • In pratica, il canone viene addebitato soltanto sulla bolletta elettrica della casa dove si ha la residenza anagrafica e un contratto luce residenziale.  
  • Anche se la seconda casa ha un televisore, questo non comporta un secondo canone — purché appartenga allo stesso nucleo familiare già soggetto al canone per la prima casa.  

In sintesi: se la seconda casa è parte del tuo nucleo familiare e non è considerata “residenza” separata, non devi pagare un secondo Canone RAI.

Quando la seconda casa può comportare il pagamento

Ci sono alcune casistiche che possono modificare questa regola:

  • Se la seconda casa viene affittata o concessa in uso a terzi — in questo caso l’obbligo ricade sull’inquilino, non sul proprietario originario.  
  • Se la seconda casa viene dichiarata come abitazione “residenziale” con un proprio contratto elettrico residenziale: in tal caso il meccanismo automatico potrebbe far scattare un addebito, salvo che si faccia una dichiarazione di esenzione.  
  • Se il proprietario della seconda casa non fa parte dello stesso nucleo familiare (ad esempio, è un parente diverso, oppure ha residenza diversa): in tal caso possono scattare due canoni distinti.  

Come fare per essere sicuro di NON pagare due volte

  • Verificare che il contratto elettrico della seconda casa non sia classificato come “utenza domestica residenziale” (ma come “non residente” o simili) — dato che il canone si applica solo alle utenze di tipo residenziale.  
  • Controllare che nella bolletta della seconda casa non ci sia la voce “Canone RAI” — altrimenti è probabile che l’addebito sia stato fatto erroneamente.
  • Se si è nel nucleo familiare che già paga il canone per la prima casa, non è necessaria alcuna azione ulteriore: non si deve pagare un secondo canone per la seconda casa.

 

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