In Italia l’assistenza tecnica in una causa è riservata esclusivamente agli avvocati, eccezion fatta per i giudizi civili di valore inferiore ad euro 1.100,00 avanti al Giudice di Pace, nonché per poche altre ipotesi residuali. In suddetti casi, il privato cittadino può stare in giudizio da solo al fine di difendersi, ma chiaramente dovrà farlo osservando e rispettando le norme processuali e seguendo le formalità di rito.
Nel processo penale, è sempre obbligatorio farsi assistere da un avvocato, mentre se si è persona offesa (querelante) si ha la facoltà di costituirsi in processo, ma se lo si fa, è ammesso solo tramite avvocato.
Avv. Flavio Falchi
Related Articles
Verbale di rinuncia all’esercizio del diritto di querela ( ex art. 339 cpp ). L’anno............del mese di.............del giorno..............alle ore........negli uffici di.........avanti a noi sottoscritti........( nome, cognome e qualifica di chi...
Codice di Giustizia Sportiva Art. 44 Principi del processo sportivo 1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri...
Ecco un modello di diffida all’amministratore di condominio per segnalare e richiedere interventi in merito agli schiamazzi nel condominio: [LUOGO], [DATA] Spett.le Amministratore del Condominio [Nome del Condominio] [Nome dell’Amministratore]...