NORMATIVA PER LE CAUSE MARITTIME
Codice della Navigazione Art. 585. (Dei giudici di primo grado). Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia e' amministrata in primo grado: a) dai comandanti di porto capi...
In Italia l’assistenza tecnica in una causa è riservata esclusivamente agli avvocati, eccezion fatta per i giudizi civili di valore inferiore ad euro 1.100,00 avanti al Giudice di Pace, nonché per poche altre ipotesi residuali. In suddetti casi, il privato cittadino può stare in giudizio da solo al fine di difendersi, ma chiaramente dovrà farlo osservando e rispettando le norme processuali e seguendo le formalità di rito.
Nel processo penale, è sempre obbligatorio farsi assistere da un avvocato, mentre se si è persona offesa (querelante) si ha la facoltà di costituirsi in processo, ma se lo si fa, è ammesso solo tramite avvocato.
Avv. Flavio Falchi