IL RICORSO AL PREFETTO CONTRO UNA MULTA
“1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta...
In Italia l’assistenza tecnica in una causa è riservata esclusivamente agli avvocati, eccezion fatta per i giudizi civili di valore inferiore ad euro 1.100,00 avanti al Giudice di Pace, nonché per poche altre ipotesi residuali. In suddetti casi, il privato cittadino può stare in giudizio da solo al fine di difendersi, ma chiaramente dovrà farlo osservando e rispettando le norme processuali e seguendo le formalità di rito.
Nel processo penale, è sempre obbligatorio farsi assistere da un avvocato, mentre se si è persona offesa (querelante) si ha la facoltà di costituirsi in processo, ma se lo si fa, è ammesso solo tramite avvocato.
Avv. Flavio Falchi