logo mioAlla luce di una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 35778 del 30/8/2016) il reato di stalking previsto dall’art. 612 bis del codice penale non richiede più il verificarsi del mutamento delle abitudini di vita da parte della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta criminosa abbia generato nella vittima uno stato di ansia e timore per la propria o altrui incolumità.

Ma cosa si intende esattamente per stalking? Il codice penale italiano ha introdotto questa fattispecie delittuosa con la denominazione “atti persecutori”, intendendo una reiterazione di condotte di minaccia o di molestia, per le quali vi sono effetti psichici quali ansia, paura, timore, che rendono irrealizzabile la normale prosecuzione della vita quotidiana.

Il suddetto reato è punito (salvo aggravanti) con la reclusione da sei mesi a cinque anni, a condizione che si verifichino gli eventi descritti dalla norma: 1) un perdurante e grave stato di ansia o di paura; 2) un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, o comunque di persona al medesimo legata da relazione sentimentale/affettiva; 3) mutamento delle abitudini di vita da parte della persona offesa (oggi non più necessario secondo la Cassazione).

Dunque, parliamo di una fattispecie criminosa plurioffensiva, tenuto conto che il legislatore ha inteso tutelare e la libertà morale della vittima e la tranquillità della stessa intesa come serenità psicologica, considerato, soprattutto, che l’ansia della persona offesa non deve necessariamente sfociare in una patologia accertata clinicamente, bensì si ha a riguardo a quelli che sono gli effetti che ricadono sullo stato d’animo nel suo complesso, ovvero esasperazione, lacerazione, stress, prostrazione.

Pertanto, atteso che le condotte di cui al 612 bis c.p. debbano essere reiterate nel tempo, lo stalking è un reato abituale con dolo generico in capo all’agente, ovvero quest’ultimo deve essere cosciente delle proprie azioni e della loro rilevanza causale nei confronti di uno degli eventi previsti. Però, si badi bene, la prova dell’evento del delitto di stalking non è facile da ricavare in quanto si tiene conto di una serie indeterminata di circostanze, analizzando maggiormente le dichiarazioni degli eventuali testimoni e della vittima e valutando i suoi comportamenti conseguenti agli atti persecutori alla luce delle condizioni di luogo e di tempo in cui è stato consumato il reato (cfr. Cass., sent. n. 41182/14).

Difatti, la Corte di Appello di Appello di Milano, riprendendo l’impostazione di autorevole dottrina (Fiandaca Musco) conferma che “in assenza di parametri medico-psicologici di riferimento, si correrebbe il rischio di una ricostruzione giudiziale approssimativa dello stato d’ansia, da intendersi come condizione emotiva spiacevole, accompagnata da un senso di oppressione e da una notevole diminuzione dei poteri di controllo volontario e razionale, che dovrebbe essere grave e non passeggera [..]”(Corte d’Appello Milano 14/12/11 dep. 13/01/12).

Avv. Flavio Falchi

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