COME DIVENTARE MAGISTRATO ONORARIO
Di seguito le indicazioni e la specifica dei requisiti per diventare magistrato onorario https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_4_21.page?tab=d#
Gli automobilisti che circolano con lo stereo ad alto volume, rischiano di incorrere nel cosiddetto reato di “car touning”, il quale altro non è che l’illecito previsto e punito dall’art. 659 del codice penale (disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone).
Tale ultimo reato sanziona chiunque, mediante schiamazzi, rumori o strumenti sonori disturba la collettività; la pena prevista è l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino ad € 309,00 (si badi, però, che il contravventore potrà essere sanzionato anche con una multa fino ad € 168,00 ai sensi dell’art. 155 C.d.S. allorquando il volume dell’autoradio superi le soglie stabilite dal Regolamento, ovvero 60 L\Aeq dB).
Dunque, per configurarsi il reato in questione, è necessario che il volume degli amplificatori dell’autovettura sia idoneo ad arrecare fastidio ad una collettività indeterminata o ad alcuni (anche uno solo) soggetti specifici, tale da ingenerare negli stessi un disturbo inteso come perturbamento psicologico.
La Cassazione ha precisato (sent. 7543/16 e 38155/16) come, considerate circostanze di tempo e di luogo e modus della condotta, per la configurazione della molestia si possa prescindere da un’indagine di tipo tecnico con apposite apparecchiature di rilevazione acustica, ma si possa fondare il convincimento su altri elementi probatori come un’annotazione di polizia giudiziaria o la dichiarazione di uno o più testimoni.
Ciò che si rende necessario, è che la condotta assunta dall’automobilista sia idonea a disturbare terze persone, a prescindere dalla effettiva molestia, trattandosi di reato di pericolo, ovvero una tipologia di illecito dove l’evento giuridico si concretizza nella sola messa in pericolo dei beni tutelati dalla legge.
Inoltre, il disturbo, così come inteso dalla Cassazione, deve avere un’incisività pregnante sul bene tutelato (la quiete pubblica), attraverso rumori di tale diffusività da essere risentito da un numero indeterminato di persone, a qualunque ora diurna o notturna, a nulla rilevando la non intenzionalità dell’agente ad arrecare molestia, essendo, invece, sufficiente che egli assuma volontariamente la condotta da cui deriva il disturbo.
Pertanto, si evidenzia che chiunque circoli o sosti in un’area ascoltando musica detenendo un volume non tollerabile, potrà essere denunciato o fermato dalla Polizia rischiando un processo penale per il reato ex art. 659 c.p., una contravvenzione amministrativa ex art. 155 C.d.S. ed il sequestro dell’impianto hi-fi, il tutto anche in assenza di un perito che possa con esattezza rilevare il superamento delle soglie minime previste per la diffusione sonora.
Avvocato Flavio Falchi