logo mioLa diffamazione è una condotta illecita in ordine alla quale un soggetto, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, azione che, come previsto dall’art. 595 comma 3 c.p., può essere commessa anche col mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, per cui la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore ad € 516,00.

Preliminarmente, va precisato che per reputazione si intende il sentimento collettivo e sociale del valore della persona, ovvero la stima diffusa nell’ambiente sociale o professionale (cfr. Tribunale di Perugia 28/2/92), quindi l’opinione che le persone hanno del suo onore e decoro.

E’ sufficiente, pertanto, che il diffamante abbia voluto l’azione, ovvero la comunicazione dell’addebito offensivo a più persone nella consapevolezza del discredito che abbia cagionato o poteva cagionare alla reputazione del diffamato (dunque parliamo di un reato di pericolo con dolo generico).

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la diffamazione può essere fatta anche col mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, a cui va analogicamente equiparato il mezzo di Internet, piattaforma che offre libertà di accesso all’informazione ad una vasta gamma di soggetti. Ovviamente, anche la rete telematica necessita di tutela giuridica, dovendo essere rispettati i diritti della persona come il diritto al nome, immagine, onore, riservatezza, identità e reputazione.

Prima di analizzare la diffamazione più diffusa ovvero a mezzo social network, merita accenno il messaggio denigratorio inviato in un forum, il cui solo invio è sufficiente per integrare il tentativo di reato, mentre vi dovrà essere la prova della lettura dello scritto da parte degli utenti per verificare la consumazione dell’illecito; prova di non ardua fornitura tenuto conto che i siti internet riescono a risalire al numero effettivo di visitatori raggiunto.

Orbene, in merito ai social network, va da sé che gli stessi non possono essere considerati quali mezzi di informazione e, di conseguenza, chi ingiuria o diffama la personalità altrui ovvero i sentimenti e le ideologie non può, a sua discolpa, invocare il diritto di critica o cronaca (Si badi che secondo la Cassazione, sentenza n. 15270 del 2006, vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca solo allorquando siano rispettate alcune condizioni: 1) la veridicità della notizia; 2) l’aver evitato termini denigratori o ingiuriosi; 3) la sussistenza dell’interesse pubblico all’informazione).

Dunque, con la sentenza n. 12761 del 2014 la Cassazione ha riconosciuto le ipotesi di diffamazione a mezzo internet come fattispecie rientranti nella diffamazione aggravata di cui all’art. 595 comma 3 c.p., stabilendo come tale, ad esempio, la pubblicazione di una frase diffamatoria su Facebook, tenuto conto della moltitudine indeterminata di utenti possono avervi accesso. Pertanto, anche una banale opinione espressa su Facebook( es. una notizia mendace, infondata, non certa) può essere considerata come diffamazione aggravata quando si va a ledere coscientemente la reputazione di un soggetto, popolare o no.

Ma dove si intenderà commesso il reato? Secondo l’art. 6 comma 2 c.p., sarà il giudice italiano ad occuparsi del giudizio nel caso in cui l’evento si sia verificato nel territorio italiano, ovvero la frase diffamatoria sia giunta a conoscenza di utenti connessi ad internet dall’Italia; questione, quest’ultima, ancora dibattuta in quanto la competenza territoriale non è facile da accertare, tenuto conto che secondo parte della dottrina resta ferma la competenza del giudice del paese ove la condotta diffamatoria è stata perpetrata.

Le maggiori difficoltà, però, consistono nell’individuazione del soggetto responsabile della diffamazione, atteso che ciascun utente ha facoltà di utilizzare un nickname, e qualora si riuscisse a risalire al numero IP, non è comunque detto che l’utilizzatore del computer in quel momento sia esattamente il titolare dell’abbonamento Internet.

Da quanto innanzi esposto, emerge con chiarezza la difficoltà per la legge di dotarsi di una regolamentazione efficace per una piattaforma così mutevole quale Internet, infatti occorrerebbe, all’uopo, stabilire una linea guida al fine di individuare cosa e come deve essere tutelato e regolamentato, atteso che i diritti della persona restano tali non solo nel mondo reale (giuridico), ma anche nel mondo virtuale.

Avv. Flavio Falchi

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