La nuova causa di esclusione della punibilità di un soggetto per particolare tenuità del fatto (introdotta dall’art. 1 comma 2 del D.lgs. 16.3.2015 n. 28) incontra, tra i suoi limiti, quello dell’abitualità del comportamento.
Difatti, la reiterazione di condotte criminose della stessa indole risulta ostativa ad una pronuncia di assoluzione per particolare tenuità del fatto singolo, il quale deve, necessariamente, essere esaminato alla luce delle precedenti ed eventuali condanne dell’imputato.
Ma anche l’abitualità deve essere esaminata alla luce della risalenza nel tempo dei precedenti penali, così come affermato dal Tribunale di Torino nella sentenza del 5.10.2016, dove l’imputato dal reato di furto di un giubbotto da uomo del valore di € 39.99 è stato assolto applicando la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto e affermando il seguente principio di diritto: «un’interpretazione finalistica e costituzionalmente orientata dell’art. 131 bis c.p. esclude che precedenti penali troppo risalenti possano ragionevolmente fondare un giudizio di attuale abitualità del comportamento illecito ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità».
Orbene, appare condivisibile la scelta del Giudice di assolvere l’imputato ai sensi dell’art. 131 bis c.p., tenuto conto che trattasi di furto semplice, quindi punibile nel massimo a 3 anni di reclusione, e valutati la condotta e il danno nel loro insieme (il soggetto non ha assunto un comportamento particolarmente audace, non avendo avuto neanche premura di rimuovere il dispositivo antitaccheggio, ed il valore del capo di abbigliamento è assai modesto) è stato possibile far rientrare suddetta condotta nei parametri del 131 bis.
Ciò che invece appare rilevante è l’esclusione dell’abitualità del comportamento in ordine ad un soggetto al quale è stata contestata una recidiva reiterata specifica, alla quale fa implicito riferimento il terzo comma dell’art. 131 bis c.p., secondo cui deve ritenersi abituale il comportamento di chi “abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità”.
In realtà, nel caso di specie, le quattro condanne risultanti dal casellario giudiziale dell’imputato risalivano al 1987-88-92-93, quindi un tempus sufficientemente risalente per poter ritenere l’abitualità attuale.
Pertanto, analizzata la singola condotta e ritenuta tenue, il Giudice del Tribunale di Torino ha comunque ritenuto necessaria una valutazione in concreto della pericolosità sociale quanto meno sulla base della distanza che intercorre tra le precedenti condanne e il nuovo reato, con la conseguenza che se i precedenti sono così distanti nel tempo si può ritenere che il soggetto non sia più socialmente pericoloso, tenuto conto che tale pericolosità non può basarsi su indici presuntivi, ma deve essere fondata su un giudizio concreto che tenga in esame la distanza temporale tra i precedenti penali ed il reato per il quale si procede.