logo mio

Preliminarmente, va precisato che per la divulgazione di immagini o video che ritraggono terze persone è necessario il consenso dell’interessato, eccezion fatta per soggetti noti al pubblico, che ricoprono un ufficio pubblico, ovvero immagini che siano attinenti a fatti o avvenimenti di interesse pubblico o svolti in pubblico, sempre che non ledano i diritti della persona e quindi conformi al dettato normativo.
La condotta di colui che pubblica su Internet o, comunque, sui Social Network immagini o video che ritraggono altro soggetto senza il consenso di quest’ultimo, può costituire violazione della privacy e presupposto per un’azione di risarcimento del danno. Ma quando il materiale pubblicato è di tipo pornografico, la condotta sfocia nell’ambito penale, dando origine ad una moltitudine di ipotesi di reato che possono configurarsi.
Difatti, divulgare foto di una persona nuda senza consenso o sua insaputa costituisce una grave violazione della reputazione di chi vi è ritratto, quindi diffamandola ed arrecandole un danno morale e di immagine.
In aggiunta alla diffamazione, si badi che può concorrere il reato di trattamento illecito di dati previsto dall’art. 167 Codice della Privacy, che punisce chiunque procede al trattamento di dati personali in violazione della legge sulla privacy e, soprattutto, chi agisce in tal senso per un ingiusto profitto proprio o altrui o per arrecare danno a terzi.
Tra l’altro, sul punto è intervenuta la Cassazione (sez. VI, sent. n. 32404/2010) sostenendo che integra il reato di atti persecutori (Stalking, art. 612 bis c.p.) il reiterato invio alla vittima di sms o di e-mail o post sui social networks, nonché la divulgazione su questi ultimi, di video ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la medesima vittima.
Inoltre, l’art. 615 bis del Codice Penale stabilisce che “chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d’informazione al pubblico le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo”
Infine, non si trascuri un ulteriore aspetto, forse ancor più delicato, che è quello dell’adozione di misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali (Cfr. Codice sulla protezione dei dati personali), volte a ridurre al minimo il rischio di perdita, distruzione, modifica o furto di dati o accessi non autorizzati. Pertanto, colui che non rispetta gli obblighi di sicurezza e le misure minime imposte dagli artt. 31 e 33 D.Lgs. 196/2003 rischia una condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2050 del Codice Civile, nonché una denuncia penale per il reato di cui all’art. 169 Codice della Privacy, che punisce il soggetto che omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33, punendolo con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.

Avv. Flavio Falchi

1 Comment

  1. Rosanna paola ortiz gil

    Buongiorno una informazione,ho subito una diffamazione,oltre che foto mie con relativi numeri di telefono foto pornografica private che solo il mio compagno aveva con se,divulgate al interno di una scuola media in vari posti anche dove frequentavano bambini del materna.. potrei essere contattata,grazie in anticipo

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.